Corte costituzionale, sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170 – Sugli effetti della pronuncia di rettificazione del sesso su un matrimonio preesistente (c.d.”divorzio imposto”)

02.11.2015

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra B. A. ed altra e il Ministero dell’interno ed altri.

 

Norme impugnate e parametri di riferimento

In un giudizio avente ad oggetto gli effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare identità di genere in corso di vincolo, nell’ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale, la Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Secondo il rimettente, il cosiddetto “divorzio imposto” comporterebbe il sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; nonché del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale.

La Corte di cassazione sostiene dunque il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con gli artt. 8 e 12 della CEDU, evocati come norme interposte agli effetti della ulteriore violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nonché dell’art. 24 Cost. per un presunto vulnus sul piano del diritto di difesa.

 

Argomentazioni della Corte

Nell’ambito della delicata situazione  di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, la Corte parte da considerazioni sulla nozione di matrimonio. Con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, l’unione delle due persone non può proseguire come matrimonio.

Essa, tuttavia, non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, secondo la Corte, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all’interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili.

Nello specificare il parametro costituzionale di riferimento, la Corte rileva che esso non è costituito dall’art. 29 Cost., poiché la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente è quella definita dal codice civile del 1942, che stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso.

È da escludere anche il riferimento agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e formare una famiglia) della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, invocati come norme interposte, perché, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, la Corte EDU, afferma essere riservate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso.

Non sussiste, per la Corte, neanche il contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost, dal momento che non è ipotizzabile alcun vulnus sul piano della difesa e poiché la diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differente disciplina.

Il parametro corretto per l’esame della fattispecie è invece individuato nell’art. 2 Cost. La nozione di “formazione sociale” – nel quadro della quale l’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si esclude, tuttavia, che tale riconoscimento possa essere realizzato soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio.

La fattispecie che viene in considerazione nel giudizio coinvolge da un lato l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e, dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto.

La normativa impugnata risolve tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia.

Qui la Corte rileva un vulnus al precetto dell’art. 2 Cost.

È necessario, quindi, che il legislatore introduca “con la massima sollecitudine” una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza.

 

Conclusioni

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Di conseguenza, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

 

Giurisprudenza richiamata

– Sulla possibilità di ricavare dall’interpretazione in via estensiva degli artt. 8 e 12 CEDU il diritto a contrarre matrimonio anche per le coppie omosessuali e la discrezionalità legislativa nazionale in merito v. le sentenze H. c. Finlandia, 13 novembre 2012 e Schalk and Kopf c. Austria, 22 novembre 2010 della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

– Sulla nozione di “matrimonio” (ex art. 29 Cost.) e di “formazione sociale” (ex art. 2 Cost.) v. la sentenza n. 138/2010.

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