Accesso all’attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Recepimento direttiva 2013/36/UE – “CRD IV”)

02.11.2015

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2015, n. 134, è stato pubblicato il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV).

La direttiva trae origine dall’accorpamento delle direttive 2006/48/CE del 14 giugno 2006 – sull’accesso all’attività degli enti creditizi e suo esercizio – e della direttiva 2006/49/CE, sempre del 14 giugno 2006, in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Atteso che le citate direttive contenevano molte disposizioni destinate sia agli enti creditizi, che alle imprese di investimento,  l’Unione Europea ha ritenuto opportuno fonderle in un unico atto legislativo applicabile ad entrambe le tipologie, al fine di assicurarne una coerente ed uniforme applicazione.

La nuova direttiva deve essere letta unitamente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), del 26 giugno 2013, che stabilisce i requisiti prudenziali relativi agli enti creditizi e alle imprese di investimento.

Il d.lgs. n. 72/2015 apporta modifiche al TUB e al TUF, inserendo disposizioni omogenee volte a rafforzare:

– misure che garantiscano una sana e prudente gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con particolare riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali e ad alcuni profili delle politiche di remunerazione;

– poteri di vigilanza delle Autorità competenti;

– il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina di settore.

Sotto il primo profilo, i profili di novità riguardano i requisiti richiesti, non soltanto ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ma anche ai partecipanti al capitale, laddove titolari di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole: in questo senso, vengono affiancati ai requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità, criteri di competenza e correttezza. È introdotta, inoltre, una rinnovata disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi, che sarà successivamente definita con decreto del MEF, sentita la Banca d’Italia.

Con riferimento ai poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza (in particolare Banca d’Italia), viene introdotta la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali, qualora la permanenza in carica possa compromettere la sana e prudente gestione dell’intermediario, non potendo conseguirsi la decadenza per perdita dei requisiti.

Quanto alle violazioni normative, si definiscono nuovi meccanismi di segnalazione – sia all’interno dell’ente che verso l’Autorità di Vigilanza – da parte del personale degli enti creditizi e degli intermediari (c.d. whistleblowing) e viene stabilito l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.

Infine, viene rinnovata la disciplina delle sanzioni amministrative, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni stesse, riformandone i seguenti aspetti: destinatari; entità; criteri di determinazione; procedura di irrogazione; regime di pubblicità; facoltà di estinzione di alcune violazioni mediante pagamento.

Cambia, infine, l’approccio sanzionatorio, orientato alla irrogazione della sanzione direttamente all’ente, peraltro, in base ai criteri che verranno individuati dallo stesso decreto, potranno essere oggetto di specifico provvedimento  anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabili della violazione.

Per approfondimenti, il testo del decreto è reperibile al seguente link:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/12/15G00087/sg

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