TAR Lombardia, Milano, sent. 15 ottobre 2015, n. 2184 sui limiti alla discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione della zona del territorio comunale in cui ubicare la farmacia.

15.10.2015

La scelta con cui l’Amministrazione individua la zona del territorio comunale in cui ubicare la farmacia ha – fatto salvo il limite della distanza di cui all’art. 1, comma 7, della legge 475/1968 – natura discrezionale, risultando così sindacabile in sede giurisdizionale solo per gravi ed evidenti errori di valutazione od illogicità manifeste. Un’interpretazione conforme al diritto comunitario consente la discrezionalità dell’Amministrazione nell’individuazione delle sedi farmaceutiche solo se e nella misura in cui essa sia funzionale a garantire un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, secondo un approccio che tende a ridurre le barriere di accesso al mercato. L’esercizio di potere discrezionale che non si mantenga entro tali canoni è viziato da eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e – nel caso di motivazione apparente o incongrua – per difetto di motivazione e/o per manifesta irragionevolezza.

La scelta operata dall’Amministrazione comunale risulta manifestamente irragionevole se basata su una motivazione nella sostanza apparente, in quanto disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile replicabile in maniera identica in qualunque situazione – non permettendo di comprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla stessa.

a cura di Carmela Salerno


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