Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, del 28 luglio 2015 n.3711, Legittimazione ad agire – realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile a biomasse (a cura di Allegra Canepa)
Nel caso in questione alcuni cittadini residenti e associazioni aventi sede a L’Aquila impugnavano davanti al Tar Abruzzo l’autorizzazione rilasciata dalla Regione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse vegetali solide in località Bazzano. Il Tar aveva accolto il ricorso ritenendo che vi fossero previsioni contrastanti con il piano regionale per zone caratterizzate da rischio idrogeologico e che la società incaricata non potesse ricevere proroghe per l’inizio dei lavori (come invece era accaduto) in quanto era incorsa in una causa di decadenza.
La società in questione aveva presentato appello di fronte al Consiglio di Stato contestando nel merito l’accoglimento del ricorso e rilevando la presenza di un difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti visto che essi non erano residenti nella località individuata come sede dell’impianto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la questione di un difetto di legittimazione in quanto i soggetti in questione risiedevano nelle immediate vicinanze anche se non nella località individuata e pertanto in un ambito territoriale la cui potenziale esposizione alle emissioni atmosferiche dell’impianto non poteva essere esclusa. Il Consiglio ha inoltre aggiunto che, la dimostrazione della legittimazione attiva dei soggetti che si trovano potenzialmente esposti agli effetti negativi derivanti dalla presenza di un impianto, non può essere subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dello stesso. Infatti in questi casi è sufficiente “una prospettazione della diffusività delle emissioni e delle conseguenti ripercussioni sul territorio comunale e nelle immediate vicinanze di questo” (si vedano in tal senso anche le sentenze 23 marzo 2015, n. 1564, 18 aprile 2012 n. 2234 e 16 settembre 2011, n. 5193 e Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4775).
Il Consiglio ha invece accolto i rilievi della società riformando la sentenza e sottolineando come non sussistessero elementi di contrasto con il piano regionale di difesa delle alluvioni e neppure la causa di decadenza derivante dal mancato rispetto del termine di inizio dei lavori.