Consiglio di Stato, Sez. V, 21/11/2005 n. 6429: sulla organizzazione e gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto

21.11.2005

l Consiglio di Stato ha affermato che in tema di organizzazione del servizio idrico integrato, il mantenimento di gestioni esistenti è un fatto eventuale e derogatorio in quanto di norma il servizio deve essere gestito mediante un unico soggetto.

Più in particolare, il Supremo giudice amministrativo ha osservato come la legge 36/1994 (cd. legge Galli) preveda la riorganizzazione delle funzioni attinenti ai servizi pubblici di acquedotto fognatura e depurazione che comportano l’aggregazione degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in modo associato nell’Ambito Territoriale Ottimale, demandando alla Regioni di stabilirne le delimitazioni e di indicare le forme di cooperazione.
In tale prospettiva, il mantenimento di gestioni esistenti deve essere considerato come  un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l’Ambito Territoriale Ottimale, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell’economicità dei servizi. Il servizio idrico integrato deve essere, quindi, di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità.
a cura di Luigi Alla


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