Corte costituzionale, sent. 1 luglio 2015, n. 124: gli IRCCS sono tenuti a richiedere e ottenere l’accreditamento istituzionale per erogare prestazioni sanitarie “a carico” del servizio sanitario nazionale

01.07.2015

Dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 51, della legge reg. Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina il finanziamento delle attività assistenziali del “Centro di ricerca di ingegneria genetica – Biotecnologie avanzate società consortile srl (CEINGE)”, non ancora accreditato. Tale disposizione viola il principio fondamentale in materia di “tutela della salute” (art. 117, co. 3, Cost.) in base a cui le strutture che erogano prestazioni sanitarie, inclusi gli IRCCS, possono essere poste “a carico” del servizio sanitario nazionale solo previo accreditamento istituzionale.

La sentenza in esame analizza, tra le altre, la q.l.c. dell’art. 1, co. 51, della legge reg. Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina il finanziamento delle attività assistenziali del “Centro di ricerca di ingegneria genetica – Biotecnologie avanzate società consortile srl (CEINGE)”, non ancora accreditato. Secondo il Governo, questa normativa violerebbe il principio fondamentale desumibile dagli artt. da 8-bis a 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui le strutture che erogano prestazioni sanitarie possono essere poste “a carico” del servizio sanitario nazionale solo dopo la stipulazione di appositi accordi contrattuali, che a loro volta presuppongono l’accreditamento delle strutture medesime. Secondo la Regione Campania, invece, il CEINGE non sarebbe equiparabile a un operatore privato e non sarebbe quindi sottoposto all’obbligo di accreditamento.

La Corte costituzionale rileva che effettivamente il CEINGE ha una natura peculiare, essendo riconducibile alla categoria degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS). Precisa però che tali istituti sono soggetti all’obbligo di accreditamento. In proposito, il Giudice delle leggi ricorda che «al pari delle strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate, anche gli IRCCS di nuova istituzione e quelli confermati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 288 del 2003 sono tenuti a richiedere ed ottenere l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992».

La disposizione regionale, violando il citato principio fondamentale in materia di “tutela della salute” (art. 117, co. 3, Cost.), è pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima.

a cura di Giuliano Sereno


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