La Banca d’Italia, con Comunicazione del 25 marzo 2015, ha illustrato le principali novità dei recenti provvedimenti in materia di risparmio gestito, emanati da quest’ultima e dalla Consob, fornendo le indicazioni operative per la prima applicazione delle nuove norme, con particolare riguardo agli adempimenti per le SGR che intendano essere iscritte all’albo delle SGR come gestori di fondi alternativi (“FIA”).
La Direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, contiene significative novità tese a consentire una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (“GEFIA”) di FIA, vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (“UCITS IV”).
Le norme della Direttiva AIFMD sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 e dalle Guidelines on key concepts of the AIFMD dell’ESMA del 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611).
Il quadro normativo comunitario relativo ai gestori alternativi è stato inoltre completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital (“EuVECA”) e per l’imprenditoria sociale (“EuSEF”), che possono essere gestiti da gestori c.d. sotto-soglia ai quali, ai sensi della AIFMD, si applica un quadro regolamentare semplificato.
Il recepimento della AIFMD, avviato con le modifiche al TUF apportate dal d.lgs. del 4 marzo 2014, n. 44, è stato infine completato con una serie di provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob.
Più precisamente, la Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 19 gennaio 2015, recante il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ed il provvedimento congiunto con la Consob del 19 gennaio 2015 di modifica del Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007.
I due provvedimenti sono entrati in vigore il 3 aprile 2015.
Il nuovo Regolamento, oltre a recepire la disciplina comunitaria, opera una revisione di più ampia portata della normativa in materia di gestione collettiva.
Di seguito, si sintetizzano le principali novità.
Riserva di attività: coerentemente con la direttiva AIFMD e le linee guida dell’ESMA, viene delineato il perimetro dell’attività di gestione collettiva del risparmio, precisando gli aspetti essenziali e imprescindibili che connotano l’attività oggetto della riserva di legge.
Autorizzazione e capitale minimo iniziale: resta sostanzialmente invariata la procedura di autorizzazione, mentre viene ridotto, da 1 milione a 500 mila euro, il capitale iniziale previsto per le società di gestione che intendano svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati.
Modifica dell’operatività: nel caso in cui l’autorizzazione alla gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di OICR ed il gestore intenda gestire altre tipologie di fondi, non è necessaria una nuova autorizzazione, bensì una comunicazione alla Banca d’Italia.
Patrimonio di vigilanza: viene introdotta la disciplina della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale per le SGR che gestiscono FIA, nonché l’obbligo – sia per i gestori di OICVM che per i gestori di FIA – di investire il patrimonio di vigilanza, per la parte corrispondente all’ammontare dei requisiti patrimoniali, in strumenti liquidi.
Disciplina prudenziale dei fondi: tra le altre novità, infine, è stata soggetta a una complessiva revisione la disciplina concernente i limiti prudenziali dei FIA (cioè degli OICR diversi dagli organismi armonizzati).
Per approfondimenti, il testo della Direttiva AIFMD è reperibile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:IT:PDF