Corte Costituzionale, 4 giugno 2003, sent. n. 186
La legge 23 dicembre 1999, n. 499, nella misura in cui attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il compito di emanare linee di indirizzo e coordinamento nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale e nella misura in cui prevede l’inserimento dei programmi regionali nel DPAAF (documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), approvato dal CIPE, non risulta lesivo dei principi costituzionali in materia di indirizzo e coordinamento, né dello statuto di autonomia della Regione Trentino Alto-Adige e delle relative norme di attuazione.
Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale”, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento.
La Provincia Autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale avverso l’articolo 2, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge n. 499 del 1999, per violazione di numerose disposizioni dello Statuto di autonomia, nonché dei principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento.
La prima questione di legittimità riguarda l’art. 2, comma 4 della legge impugnata: la ricorrente lamenta che l’attribuzione di un potere di indirizzo e coordinamento al Ministero delle politiche agricole e forestali difetterebbe dei requisiti di forma e di sostanza ai quali la giurisprudenza costituzionale subordina il legittimo esercizio della relativa funzione (in particolare, mancherebbe la predeterminazione legale di un qualsiasi contenuto dell’atto e la regola della competenza del Consiglio dei Ministri in ordine all’adozione del medesimo). La Corte giudica la questione non fondata, in quanto, diversamente da quanto la denominazione impiegata potrebbe indurre a pensare, la disposizione censurata disciplina un articolato percorso procedimentale concertativo, al quale partecipano soggetti diversi, che sfocia in un atto non qualificato come atto di indirizzo e coordinamento.
La seconda questione di legittimità riguarda l’art.2, comma 7 della legge impugnata, nella parte in cui prevede l’inserimento dei programmi regionali nel Documento programmatico, agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (DPAAF), e l’art.2, commi 5 e 6, che attribuisce al CIPE il potere di approvazione e di aggiornamento del Documento. Secondo la ricorrente, l’efficacia dei propri programmi agricoli sarebbe condizionata al loro inserimento in un atto di approvazione statale, il che darebbe luogo ad un’indebita interferenza con l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali. La Corte giudica questa seconda censura non fondata: il DPAAF è infatti costituito anche dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale, predisposti da ogni singola Regione e Provincia Autonoma, ma è inesatto ritenere, come invece fa la ricorrente, che i programmi agricoli regionali siano condizionati all’inserimento nel Documento e dunque ad un atto di approvazione statale, che darebbe corpo ad un’illegittima interferenza sull’attività programmatoria e finanziaria delle Regioni. La presentazione del programma regionale ai fini dell’inserimento nel Documento programmatico nazionale approvato dal CIPE costituisce infatti solo un presupposto formale per accedere ai finanziamenti recati dalla legge statale, ma resta escluso l’assoggettamento della Provincia ad adempimenti o oneri amministrativi successivi all’erogazione del finanziamento e relativi alla concreta gestione dello stesso.
La terza e la quarta censura riguardano invece rispettivamente l’art.2, comma 9 della legge impugnata (che prevede un intervento sostitutivo statale in caso di omessa presentazione dei programmi agricoli regionali o dei documenti di programmazione agricola regionale) e l’art.2, comma 10 (sulla notifica statale alla Commissione delle Comunità Europee in ordine ai regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare). Entrambe le questioni sono giudicate inammissibili dalla Corte: in relazione alla prima censura, la Corte osserva come la disposizione impugnata non abbia mai trovato applicazione e non possa neanche trovarne in futuro, dal momento che la Provincia di Trento ha presentato i programmi regionali previsti dall’art.7, lett. A) della legge impugnata e che quest’ultima ha esaurito i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2002; in merito alla seconda censura, la Corte specifica che la notifica statale non vanifica quella provinciale che sia già intervenuta e non è idonea, di per sé, a ledere attribuzioni costituzionalmente spettanti alla ricorrente.
Giurisprudenza richiamata:
– sui requisiti di forma e di sostanza cui è subordinato l’esercizio del potere di indirizzo e coordinamento: Corte Costituzionale, sent. n. 63 del 2000, n. 169 del 1999, n. 408 del 1998, n. 121 del 1997, n. 359 del 1991