I limiti del legislatore regionale nel disciplinare i casi di incompatibilità ex art.122, Cost.: un chiarimento della Corte

11.06.2003

E’ illegittimo l’art.1, comma IV, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n.4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative) nella parte in cui prevede l’incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, perché contrastante con il principio della «incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali» di cui all’art.65, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt.1, commi 3, lettera b), e comma 4, e 3, comma 12 della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n.4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative).

Il Presidente del consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.1, commi 3, lettera b) e 4, e dell’art.3, comma 12 della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n.4. Il ricorrente ha in particolare contestato che la disposizione dell’art.1, comma 4, prevedendo l’incompatibilità della carica di consigliere regionale con quelle di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, introdurrebbe una fattispecie di incompatibilità nuova e diversa, in senso meno restrittivo, rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.267. Da quest’ultimo deriverebbe infatti il principio generale, vincolante per le Regioni secondo l’art.122, Cost., e che si assume pertanto violato, della «incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali».
La Regione Lombardia ha sostenuto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso governativo.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.1, comma 4, della legge n.4 del 2002, evidenziando che la competenza legislativa regionale in ordine alla determinazione dei casi di incompatibilità dei consiglieri regionali vale, secondo quanto stabilito all’art.122, Cost., nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Poiché manca a tutt’oggi, ha proseguito la Corte, una legge determinativa di tali principi, occorre rivolgersi alle norme dell’ordinamento giuridico statale per individuare quelle che esprimano scelte fondamentali e operino così da limiti all’esercizio della competenza legislativa regionale. L’art.65 del d.lgs. n.267 del 2000 deve assumersi per tale via come limite alla potestà legislativa regionale, ma non nella regola che esso contiene, bensì nel principio che esprime, ossia nella dichiarazione dell’esistenza di ragioni che ostano all’unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale. L’impugnato art.1, prevedendo l’incompatibilità della carica di consigliere regionale esclusivamente con riguardo alle cariche di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, rappresenta non un’attuazione ma un’elusione di tale principio.
Per tali ragioni la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 4, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n.4.

Giurisprudenza richiamata:
– sul principio della desumibilità dei principi fondamentali dalla legislazione statale vigente: Corte cost., sent. n.282 del 2002

a cura di Chiara Aquili