Corte Costituzionale, 26 settembre 2003, sent. n. 297
Né l’IRAP, né la tassa automobilistica regionale possono essere qualificate “tributi propri” delle Regioni, ai sensi dell’art.119, secondo comma Cost. Conseguentemente, su entrambe resta ferma la competenza esclusiva dello stato per gli aspetti di disciplina sostanziali previsti nelle rispettive legge istitutive statali.
Sentenza n. 296 del 2003
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l) e 119, secondo comma della Costituzione.
La prima questione di legittimità riguarda l’art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002, che dispone l’esonero dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita dalla legge statale n. 285 del 2000, dal versamento dell’IRAP e dagli obblighi contabili inerenti a tale imposta, a partire dal 2001.
Ricostruito il fondamento normativo dell’IRAP, la Corte Costituzionale giudica la questione fondata: il fatto che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, spettino solo competenze di tipo attuativo porta infatti la Corte ad escludere che l’IRAP possa considerarsi “tributo proprio” della Regione, essendo indubbio che l’espressione utilizzata dall’art.119, secondo comma Cost. deve essere riferito ai soli tributi istituiti dalla Regione con propria legge, nel rispetto ovviamente dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente, anche dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, la disciplina sostanziale dell’imposta rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
Un analogo ragionamento viene svolto dalla Corte in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge regionale del Piemonte n.20 del 2002, entrambi relativi alla disciplina della tassa automobilistica regionale. Richiamate le norme statali fondamentali di disciplina del tributo, la Corte ricorda infatti che alle Regioni a statuto ordinario, unitamente al gettito della tassa, spetta l’attività amministrativa connessa alla sua riscossione ed un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale; tutta la disciplina sostanziale residua permane invece nella competenza esclusiva statale, per cui neanche la tassa automobilistica può, allo stato attuale delle cose, essere qualificata “tributo proprio” della Regione.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002
Sentenza n. 297 del 2003
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 3, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali), promosso con ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art.2, comma 1 della legge della Regione Veneto n. 18 del 2002, con motivazioni analoghe a quelle presentate nel ricorso avverso gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002 di cui alla sent. N. 296 del 2003. Anche in questa circostanza, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, adducendo le stesse argomentazioni già presentate nella precedente sentenza.
Una seconda questione di legittimità costituzionale sollevata nel ricorso in esame riguarda l’art.5, comma 3 della legge n. 18 del 2002 della Regione Veneto, nella misura in cui dichiara estinti i crediti relativi alla riscossione della tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi e le relative sanzioni. Premesso che la tassa di concessione in esame deve considerarsi “tributo proprio” della Regione, la Corte giudica la questione non fondata: la norma impugnata, finalizzata a risolvere definitivamente il contenzioso relativo al tributo, trova infatti la sua giustificazione in quelle ragioni di antieconomicità che hanno spinto la Regione ad abolire il tributo medesimo, per cui nessuna lesione può derivarne all’art.3, né sotto il profilo dell’irragionevolezza, né sotto il profilo del principio di eguaglianza; è infine da escludersi che la norma impugnata risulti lesiva del criterio dell’irrinunciabilità del credito tributario, che la Regione, impropriamente, presume essere un principio generale del sistema tributario.