Spetta allo Stato, con il decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo in quanto la legge n.191 del 1998, sostituendo l’art.1, comma 3 , lettera h) della legge n.59 del 1997, escludendo dal conferimento alle Regioni e agli enti locali le funzioni riconducibili alla materia “banche”,ha determinato la rimozione “fin dall’origine” della disposizione contenuta all’art.157 del d.lgs. n.112 del 1998, nella parte in cui, regolando l’Istituto per il credito sportivo, attraeva alla materia dello sport anche profili riguardanti una banca.
Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto in data 27 novembre 1999 del Ministero per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2000, promosso con ricorso della Regione Toscana.
La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002, chiedendone l’annullamento per violazione delle competenze garantite alla Regione nel settore dello sport dagli artt.117 e 118 della Costituzione e puntualmente definite dall’art.56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dagli artt.3, comma 7 e 157 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112. In particolare, a parere del ricorrente, il decreto impugnato violerebbe le previsioni contenute nell’art.157 del d.lgs. n.112 del 1998 in quanto, nel ricostruire il consiglio di amministrazione dell’Istituto, sarebbe stata disattesa la volontà espressa dal legislatore delegato di innovare la disciplina dell’organo in modo da assicurare una effettiva rappresentanza, in esso, delle Regioni e delle autonomie locali. Sempre a parere del ricorrente, sarebbe altresì stato violato il principio della leale collaborazione, in quanto il Governo non ha adottato, entro il termine prescritto, il regolamento di riordino dell’Istituto per il credito sportivo previsto dall’art.7, comma 3, del d.lgs.n.112 del 1998, ed ha invece nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’istituto stesso, senza fornire alcuna informazione preventiva alle Regioni e senza alcuna motivazione.
Preliminarmente, la Corte chiarisce che l’attività dell’Istituto per il credito sportivo è da qualificarsi come attività bancaria. Su tali basi giunge poi a respingere il ricorso.
Nella sua originaria formulazione, l’art.1, comma III, lettera h), legge n.59 del 1997, non riservando allo Stato i compiti e le funzioni riconducibili all’attività bancaria, consentiva la delega dei medesimi al sistema Regioni-enti locali. E tuttavia, la legge n.191 del 1998 (promulgata e pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del d.lgs. n.112 del 1998) ha sostituito l’art.1, comma III, lettera h) della legge n.59 del 1998 riformulando suddetta disposizione nel senso che dal conferimento sono da ritenersi escluse anche le funzioni riconducibili alla materia “banche”. Si è pertanto in presenza, prosegue la Corte, di un fenomeno in cui il legislatore, per provocare la cessazione di vigenza del decreto legislativo, ha operato sulla legge di delegazione nel momento in cui il termine per l’esercizio della delega era scaduto.
Infine, conclude la Corte, la ricostruzione ivi operata è corroborata da quanto disposto dall’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137, il quale, nel quadro delineato dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, ha nuovamente delegato il Governo a riordinare i compiti dell’Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi di rappresentanza anche la rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali