TAR Lazio, sez. II bis, 18/12/2008 n. 11697, sulla qualificazione di attività economica commerciale di carattere imprenditoriale dell’attività di vendita al dettaglio al pubblico di farmaci.

18.12.2008

L’attività di vendita al dettaglio al pubblico di farmaci, indipendentemente dal fatto che il costo sia o meno a carico del Servizio pubblico sanitario, costituisce un’attività economica commerciale di carattere imprenditoriale. Ad essa devono pertanto applicarsi il principio di libertà d’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione ed il principio di libera concorrenza sancito dal Trattato C.E., restando la tutela del consumatore assorbita, alla stregua di un criterio di proporzionalità e di ragionevolezza, dalla presenza al banco di un farmacista.
La limitazione numerica degli esercizi abilitati a vendere farmaci  – fatta eccezione per la vendita di alcuni farmaci, recentemente liberalizzata mediante le cosiddette parafarmacie -, e la stessa opzione esercitata nel caso in esame dal Comune interessato in favore della gestione della farmacia avvalendosi di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, possono essere ritenute legittime solo se e nella misura in cui assicurano una migliore tutela della pubblica salute, secondo le previsioni dell’art. 32 della Costituzione e delle corrispondenti norme comunitarie. Ne consegue anche che «la scelta del Comune, di gestire la farmacia avvalendosi di una società mista, presuppone necessariamente la volontà di ottimizzare, alla stregua dei parametri costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.), l’efficacia ed economicità dell’attività economico-commerciale, anche valorizzando la componente imprenditoriale apportata dal socio privato».
In tale linea di ragionamento, ad avviso del Collegio, deve ritenersi pienamente legittima, ed anzi meritevole di positivo apprezzamento, ogni proposta dei concorrenti che, utilizzando lo spazio lasciato dal bando alle eventuali “iniziative collaterali”, introduca nuovi o più ampi servizi di tutela della salute della cittadinanza, valorizzando il profilo di interresse pubblico che giustifica la disciplina (e, nel caso di specie, anche la gestione) pubblicistica del servizio farmaceutico. Così come potrebbe accadere, ad esempio, per l’evidente sinergia che si verrebbe a realizzare, grazie all’apertura dell’adiacente ambulatorio medico previsto dall’offerta del ricorrente. Del pari, pienamente legittima e meritevole di positiva valutazione deve ritenersi ogni proposta dei concorrenti volta a valorizzare la “performance” economica del servizio farmaceutico, grazie al ricorso ad iniziative quali, ad esempio, l’estensione dell’orario e dell’offerta, l’attenzione all’efficienza, flessibilità e cortesia del servizio svolto al banco, lo svolgimento di attività promozionali e la sinergia con altre attività e servizi.
a cura di Luigi Alla


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