Sulla leale collaborazione tra Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro della giustizia

30.12.2003

Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003 sent. n. 380

Non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento di ufficio direttivo sulla base di deliberazione del CSM, quando, nonostante lo svolgimento di una adeguata attività di concertazione ispirata al principio di leale collaborazione, non si sia convenuto tra CSM e Ministro, in tempi ragionevoli, sulla relativa proposta.

Tra CSM e Ministro della Giustizia sussiste un rapporto di collaborazione, che si concretizza nel concerto, ovvero nel coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti; tale concerto, tuttavia, implica solo un vincolo di metodo e non di risultato.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi, promosso con ricorso del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il Ministro della giustizia per non aver dato corso al decreto del Presidente della Repubblica di nomina del dott. Gallizzi a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. Il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 105, 106, 107 e 110 Cost., chiede che la Corte dichiari che non spetta al Ministro della Giustizia il potere di non dar corso alla suddetta deliberazione del CSM.
La Corte rileva innanzitutto che gli artt. 11, III c. e 17 della legge n. 195 del 1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), interpretati alla luce degli artt. 105 e 110 Cost., configurano tra CSM e Ministro della Giustizia un sistema di precise attribuzioni di autonome sfere di competenza, collegate da un metodo procedimentale basato sulla leale collaborazione. In particolare, in capo al Ministro della giustizia sussiste il dovere di conferire al decreto di nomina un contenuto identico a quello della delibera finale adottata dal CSM, per cui, da una parte, l’intervento ministeriale non deve adottare interventi suscettibili di limitare la piena autonomia del CSM e, dall’altra parte, il Ministro “deve dare corso al procedimento”, non essendo investito di poteri di rinvio e riesame (a meno che nell’iniziativa e nella relativa deliberazione del CSM non si riscontri la mancanza di un elemento essenziale).
Per questi motivi, il Ministro della Giustizia non ha un potere di sindacato intrinseco o di riesame discrezionale delle scelte operate dal CSM a tutela dello status dei magistrati ordinari. Tra i due organi, conseguentemente, sussiste un rapporto di collaborazione, che si concretizza nel concerto, ovvero nel coordinamento di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti: tale concerto, tuttavia, implica solo un vincolo di metodo e non di risultato, nel senso che, se il contrasto persiste, spetta al plenum del CSM la deliberazione definitiva sull’incarico direttivo da conferire, tenendo conto dei vari elementi emersi dal concerto e con obbligo di motivazione adeguata e puntuale.
Nel caso in esame, la Corte esclude che da parte del CSM sia mancata un’attività di concertazione e riconosce che il CSM, compiuto un adeguato approfondimento delle ragioni adottate dal Ministro, abbia adottato, con motivazione non implausibile, una determinazione che era in suo potere adottare. Per questi motivi, la Corte giudica il ricorso fondato, specificando che non è oggetto del presente giudizio un sindacato sul merito della valutazione discrezionale compiuta dal CSM, che potrà in ipotesi essere oggetto di esame in sede di giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi.

Giurisprudenza richiamata:

– sulle competenze del CSM e del Ministro della giustizia, che si riferiscono ad attribuzioni determinate da norme costituzionali (rispettivamente art. 105 e 110 Cost.): Corte Costituzionale, sent. n.379 del 1992; n. 419, n. 435 e n. 480 del 1995
– sull’obbligo del Ministro della giustizia di “dare corso al procedimento”, non essendo investito di “particolari poteri di rinvio o di riesame”: Corte Costituzionale, sent. n. 379 del 1992
– sull’attinenza della direzione degli uffici giudiziari all’amministrazione dei servizi giudiziari, fattore questo che giustifica la partecipazione del Ministro della giustizia alla procedura del conferimento degli incarichi direttivi: Corte Costituzionale, sent. n. 379 del 1992, n. 142 del 1973, n. 168 del 1968
– sul concerto tra CSM e Ministro della giustizia come vincolo di metodo e non di risultato, per cui, in mancanza di accordo, spetta al plenum del CSM adottare la deliberazione definitiva: Corte Costituzionale, sent. n. 379 del 1992

a cura di Elena Griglio