Sentenza Corte di Giustizia del 10 settembre 2014, causa C-66/13, Green Network spa c. Autorità per l’energia elettrica e il gas
Nel caso in questione con una domanda di pronuncia pregiudiziale è stato chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’obbligo imposto dalla normativa italiana di immissione nella rete nazionale da parte dei produttori e importatori di energia elettrica di un determinato quantitativo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. A tali soggetti la normativa in questione dava la possibilità in alternativa di acquistare certificati verdi. Nello specifico la vicenda coinvolgeva la società Green Network che aveva importato energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Svizzera e chiedeva l’esenzione dal suddetto obbligo, come previsto dalla legge, visto che esisteva un accordo sul riconoscimento delle garanzie di origine fra il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e la Svizzera. Secondo il GSE l’esenzione non risultava accoglibile in quanto il suddetto accordo era stato stipulato successivamente all’importazione del quantitativo di energia in questione e conseguentemente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aveva condannato Green Network al pagamento di una sanzione amministrativa. A seguito del ricorso della società in questione davanti al Consiglio di Stato quest’ultimo aveva deciso di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.
La Corte ha stabilito che le garanzie di origine rientrano in un settore in gran parte disciplinato dalle norme comuni e che l’esercizio, da parte dell’Unione, della propria competenza interna ha generato una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale, come quella del procedimento in questione, che prevede la conclusione di accordi internazionali con gli Stati terzi da parte del paese di origine sul riconoscimento delle garanzie di origine. Alla luce di tali considerazioni non può essere applicata neppure una disposizione che consenta l’esenzione dall’obbligo di immissione o di acquisto in presenza di un accordo fra il gestore nazionale e quello del paese terzo che stabilisca le modalità di verifica necessarie per certificare l’origine “rinnovabile” dell’energia importata.