Non sussiste alcun obbligo in capo al Commissario ad acta di istruire e riscontrare istanze le quali, sia pure asseritamente non volte al riesame del tetto di spesa assegnato né al riconoscimento dell’extrabudget, intendono invece in concreto ed espressamente conseguire ex post una ulteriore distribuzione di risorse finanziarie giustificata dalla complessiva attività svolta e dall’effettuazione di prestazioni extrabudget non autorizzate e in asserita “supplenza” di altre strutture sanitarie.
Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2015, n. 1030 sul silenzio del Commissario ad acta in ordine alle istanze delle strutture sanitarie accreditate per la rideterminazione dei tetti di spesa, nell’ambito della realizzazione del piano di rientro
02.05.2015