Corte Costituzionale, 23 dicembre 2003 n. 370
La disciplina legislativa degli asili nido può essere ricondotta per alcuni profili alla materia dell’istruzione e per altri profili alla materia della tutela del lavoro, per cui costituisce indubbiamente esercizio di potestà legislativa concorrente
Il meccanismo di finanziamento sotteso al Fondo per gli asili nido non è più utilizzabile a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, a causa della nuova formulazione dell’art. 119 Cost, che consente allo Stato solo di erogare fondi senza vincoli specifici di destinazione, ed in via prioritaria attraverso il fondo perequativo.
Giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002”, promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.
La Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno sollevato questione di legittimità costituzionale avverso numerose disposizioni della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con particolare riguardo all’art. 70, che istituisce e disciplina il fondo per gli asili nido nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A detta delle ricorrenti, la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 117, IV c. Cost. (trattandosi di materia di potestà residuale), con l’art. 117, II c, (nella parte in cui riconosce “funzioni fondamentali” in materia di asili nido allo Stato) con l’art. 118 (in relazione ai parametri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione) e con l’art. 119 Cost. (che non consentirebbe la creazione di fondi statali a destinazione vincolata).
Ricostruite le principali tappe normative che hanno accompagnato l’evoluzione degli asili nido a partire dall’inizio del ‘900, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale antecedente alla riforma del Titolo V, che qualificava gli asili nido come speciali servizi sociali di interesse pubblico riconducibili alla materia “assistenza e beneficenza pubblica”. Più recentemente, la Corte ha invece rilevato l’assimilazione delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle delle istituzioni scolastiche, pur negando l’inserimento degli asili nido nell’ambito delle istituzioni scolastiche vere e proprie.
Fatte queste premesse, la Corte esclude che la disciplina legislativa degli asili nido possa essere ricondotta ad una competenza esclusiva statale, neanche con riguardo alla competenza di cui alla lett. m) dell’art. 117, II c., in relazione alla quale la norma impugnata difetterebbe dei prescritti requisiti sostanziali e formali. Negandosi il richiamo della difesa alla sussistenza di un “interesse nazionale”, né potendosi accogliere la tesi delle ricorrenti sulla riconduzione della materia alla potestà residuale, la Corte, utilizzando un criterio di prevalenza, ritiene che la norma impugnata possa essere ricondotta per alcuni profili alla materia dell’istruzione e per altri profili alla materia della tutela del lavoro, per cui l’articolo 70 costituisce indubbiamente esercizio di potestà legislativa concorrente (salvi alcuni profili di disciplina marginali, che attengono a materie di competenza esclusiva statale).
Sulla base di queste considerazioni di carattere generale, la Corte accoglie la censura riferita all’art. 70, comma 2 della norma impugnata, nella misura in cui afferma che gli asili nido rientrano nelle “competenze fondamentali dello Stato”, disposizione questa ritenuta estranea al quadro costituzionale come ricostruito dalla Corte.
La Corte accoglie anche la censura relativa all’art.70, comma 5, nella misura in cui stabilisce che gli standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata, anziché rimettere alle singole Regioni la disciplina del settore.
Sul Fondo per gli asili nido (disciplinato agli artt. 1-3-4-8 dell’art.70), la Corte dichiara le relative censure fondate: il meccanismo di finanziamento sotteso al suddetto Fondo viene ritenuto non più utilizzabile a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, a causa della nuova formulazione dell’art. 119 Cost, che consente allo Stato solo di erogare fondi senza vincoli specifici di destinazione, ed in via prioritaria attraverso il fondo perequativo.
Evidenziando l’urgenza dell’attuazione dell’art. 119 Cost. ai fini della concretizzazione del nuovo assetto costituzionale, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, commi 1,3,8 e 4, limitatamente all’inciso “nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3”, facendo per il resto salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla qualificazione, nella giurisprudenza antecedente alla riforma del Titolo V Cost., degli asili nido come “speciali servizi sociali di interesse pubblico”: Corte Costituzionale, sent. n. 139 del 1985; n. 319 del 1983; n. 174 del 1981.
– Sull’assimilazione delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche: Corte Costituzionale, sent. n. 467 del 2002
– Sulle caratteristiche sostanziali e formali richieste per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: Corte Costituzionale, sent. n. 282 del 2002 e n. 88 del 2003
– Sulla mancata configurazione, nel nuovo assetto costituzionale successivo alla riforma del Titolo V Cost., dell’interesse nazionale come limite di legittimità o di merito alla competenza legislativa regionale: Corte Costituzionale, sent. n. 303 del 2003
– Sul potere delle Regione e degli Enti Locali di incidere sulle imposte statali solo attraverso la previsione di aliquote addizionali, non anche attraverso la determinazione degli oneri deducibili: Corte Costituzionale, sent. n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003