Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 febbraio 2015, n. 528 sull'istituzione di nuove sedi farmaceutiche mediante l'utilizzo del "resto" di cui all'art. 1, c. 3 della l. n. 475/1968 come modificato dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012

03.05.2015

In tema di istituzione di una nuova sede mediante l’utilizzazione del resto dei 3.300 abitanti, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del legislatore è orientato alla massima espansione degli esercizi farmaceutici e, quindi, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta.

La distribuzione delle farmacie sul territorio comunale è un atto generale di pianificazione, finalizzato ad assicurare in modo adeguato la distribuzione sul territorio delle farmacie, e che, come tale, è sottratto alla disciplina generale della partecipazione al procedimento, di cui all’art.7 legge n. 241/1990, mentre la disciplina specifica del procedimento di istituzione prevede, invece, il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Ordine provinciale dei Farmacisti a tutela degli interessi della categoria rappresentata.

 

a cura di Carmela Salerno


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