E’ legittimo l’intervento dello Stato volto a rafforzare l’efficienza e l’economicità di gestione di Regioni ed Enti Locali

16.01.2004

Corte Costituzionale, 16 gennaio 2004, n.17

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Marche, Toscana e Basilicata avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri costituzionali
L’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fissa una serie di misure volte a rafforzare l’efficienza e l’economicità delle pubbliche amministrazioni (tra cui, in particolare, l’esternalizzazione di servizi e la partecipazione a soggetti di diritto privato per lo svolgimento di servizi prima svolti in economia), è stato impugnato per contrasto con diverse disposizioni costituzionali, tra cui in particolare gli articoli 117 (in quanto lesivo della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione interna delle Regioni ed organizzazione e funzionamento degli enti locali) e 119 (in relazione all’autonomia finanziaria delle Regioni)

Argomentazioni della Corte
Esaminando le censure relative ai commi 1 e 2 dell’art.29 impugnato, la Corte rileva che la possibilità di dettare misure di razionalizzazione della gestione delle pubbliche amministrazione anche nei confronti degli enti territoriali rientra nella competenza statale sulla determinazione dei principi fondamentali in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, di cui all’art.117, terzo comma. Le modalità procedimentali indicate dallo Stato, peraltro, non hanno valore perentorio, bensì facoltativo, per cui non vincolano l’autonomia delle Regioni e comunque non hanno natura di dettaglio. Lo stesso riconoscimento della facoltà di Regioni ed Enti Locali (nel più ampio universo delle amministrazioni pubbliche) di ricorrere a forme di autofinanziamento attraverso le entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti, determinando una riduzione dei trasferimenti statali, non è tale da configurare una violazione dell’autonomia finanziaria regionale.
In relazione alla definizione della tipologia dei servizi che possono essere oggetto di esternalizzazione e delle relative modalità di erogazione, la Corte specifica tuttavia che il rinvio al regolamento statale di attuazione di cui al comma 5 dell’art. 29 impugnato deve essere inteso nell’unico modo costituzionalmente corretto, limitando conseguentemente alla sola organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali l’ambito di applicazione della potestà regolamentare statale.
In merito alla censura di cui al comma 4 dell’art.29 (che consente agli organi esecutivi dei comuni con meno di cinquemila abitanti di assumere, al fine di contenere le spese, anche la responsabilità degli uffici e dei servizi ponendo in essere atti di natura tecnico gestionale), la Corte evidenzia come la relativa disciplina rientri nella competenza esclusiva statale di cui alla lett. p) dell’art. 117, secondo comma.
Analogo rilievo viene presentato anche in riferimento alla censura di cui all’art.29, comma 7, in quanto i poteri ivi attribuiti al Ministero per l’innovazione e le tecnologie per il miglioramento della qualità dei servizi e la razionalizzazione della spesa per l’informatica rientrano nella potestà esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informativo dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

Decisione della Corte
La Corte dichiara costituzionalmente legittime, in quanto non lesive delle attribuzioni regionali, bensì legate a specifiche competenze statali, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 dell’art. 29 della l. n.448/01, che introducono alcune norme di razionalizzazione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, estendendole anche alle Regioni e agli Enti Locali.
Il comma 5 dell’art. 29 della l. n.448/01 viene ritenuto legittimo nella misura in cui il regolamento statale ivi previsto viene riferito solo all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Giurisprudenza richiamata:
– Sui meccanismi di compensazione legati alla riduzione di trasferimenti statali: Corte Costituzionale, sent. n.437 del 200

a cura di Elena Griglio