Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3766 sulla nozione di attività strumentali di cui all’articolo 13, comma 1, del cd. decreto Bersani (d.l. 223/2006)

12.06.2009

La previsione di cui all’articolo 13, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevede il divieto di svolgere attività extra moenia alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali «per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività», non si applica, per espressa esclusione normativa, alle società a capitale pubblico affidatarie di servizi pubblici locali per le quali, dunque, non è previsto il divieto di svolgere attività anche in favore di soggetti diversi dall’ente costituente o partecipante.
Devono definirsi come «strumentali all’attività» delle amministrazioni pubbliche regionali o locali «tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali». Le società strumentali sono, quindi, «strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività» (in tal senso si veda anche Cons. Stato, Sez. V, dec. 14 aprile 2008 n.1600).
a cura di Luigi Alla


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