Cons. St. Ad. Plenaria, 10 dicembre 2014 n. 33 sulla validità delle comunicazioni processuali tramite PEC.

21.05.2015

A cura di Flaminia D’Angelo

La sentenza in esame affronta la dibattuta questione circa la legittimità delle comunicazioni processuali (nel caso di specie, l’avviso di perenzione del processo) effettuate a mezzo PEC, qualora il difensore non abbia indicato nell’atto introduttivo del processo il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Secondo l’Adunanza Plenaria la questione può essere risolta solo ripercorrendo le diverse  disposizioni normative che si sono susseguite in materiali di comunicazioni digitali degli atti processuali.

In particolare, «L’art.16, comma 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha espressamente escluso dall’ambito applicativo della disciplina contestualmente introdotta l’uso “degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.

Gli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale) hanno regolato gli effetti giuridici delle comunicazioni via PEC.

L’art.136 del codice di procedura civile, per come modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n.263, ha ammesso lo strumento della posta elettronica quale modalità di trasmissione delle comunicazioni di cancelleria.

L’art.16 (commi 7-9) del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 ha imposto ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato e alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un indirizzo PEC e ha stabilito che le comunicazioni tra di essi possono essere inviate tramite PEC “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo” (art.16, comma 9, d.l. cit.). L’art.136 del c.p.a. (come modificato dall’art.1 d.lgs. n.195 del 2011, decreto correttivo del codice) ha obbligato i difensori a indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo PEC, prevedendo espressamente una presunzione di conoscenza delle comunicazioni trasmesse allo stesso. L’art.2, comma 6, dell’Allegato 2 al c.p.a. ha previsto che la segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’art.136 o, altrimenti, nelle forme previste dall’art.45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. L’art.16 del d.l. 18 ottobre 2012, n.179 ha disciplinato compiutamente le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile prevedendo l’utilizzo della PEC quale modalità esclusiva di trasmissione degli atti. L’ art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. L’art.7, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.247 (ordinamento professionale forense) ha imposto agli ordini professionali di pubblicare in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi PEC comunicati dagli iscritti “anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari”. L’art.42 del d.l. 24 giugno 2014, n.90 ha esteso al processo amministrativo la disciplina contenuta nel d.l. n.179 del 2012. L’art.45-bis del d.l. n.90 del 2014 ha modificato l’art.136 del c.p.a., eliminando l’obbligo di indicazione dell’indirizzo PEC nel primo atto difensivo, sulla base del presupposto che gli indirizzi dei difensori risultano dai pubblici elenchi ai quali le segreterie hanno (ormai) accesso diretto

Una volta chiarito il complesso quadro normativo, l’Adunanza Plenaria afferma che nel caso di specie, sulla base del principio tempus regit actum «deve escludersi l’utilizzabilità, quali parametri di legalità, di innovazioni legislative successive alla comunicazione dell’avviso controverso (se non nella limitata misura in cui servano a chiarire la portata precettiva di disposizioni precedenti)» e che inoltre «va negata l’applicabilità al processo amministrativo dell’innovazione apportata nel 2005 alla disciplina processualcivilistica delle modalità di comunicazione del biglietto di cancelleria. E ciò sia perché, come argomento ermeneutico generale, la diretta applicabilità delle disposizioni processuali civili al processo amministrativo è consentita (anzi: imposta) nelle sole ipotesi in cui il primo ordinamento esprima principi generali che non rinvengono nel secondo una sufficiente ed esaustiva declinazione regolatoria, come, peraltro, confermato dall’art.39 del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2011, n.5903), ma tale evenienza dev’essere esclusa nella fattispecie in esame (non potendosi certo qualificare come principio generale la disciplina delle modalità tecniche delle comunicazioni di cancelleria), sia (e, forse, soprattutto) perché l’introduzione di forme di trasmissione digitale di avvisi di segreteria postula (di fatto, prima che di diritto) la predisposizione di un sistema informatico tecnicamente capace di utilizzare strumenti elettronici di comunicazione.»

L’Adunanza Plenaria si sofferma successivamente sulla portata precettiva delle disposizioni contenute nel d.l. 185/08 che «parrebbero imporre all’interprete la conclusione della soggezione alla nuova disciplina anche delle comunicazioni attinenti ai rapporti tra i professionisti (nella specie: gli avvocati) e l’amministrazione della giustizia (sia essa ordinaria o amministrativa)>> ma conclude che tale opzione ermeneutica deve essere rifiutata, dovendosi tuttavia riconoscere a queste disposizione una valenza <non trascurabile, ancorché non decisiva, nella ricostruzione delle dinamiche del processo di informatizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e professionisti. La disposizione in commento, infatti, pur non prevedendo l’utilizzo della PEC per le comunicazioni processuali, ha, tuttavia, imposto a tutti i professionisti (e, perciò, anche agli avvocati) di dotarsi di un indirizzo PEC e, quindi, di apprestare un’organizzazione professionale idonea alla ricezione di comunicazioni amministrative con le modalità e la valenza giuridica della PEC (per come stabilita dagli artt. 45 e 48 del CAD)»

Ritiene l’Adunanza Plenaria che, esclusa la  diretta applicabilità al processo amministrativo anche del d.l. n.185 del 2008 «non resta che identificare l’art.136 del c.p.a. come paradigma di legalità (ratione temporis) utilizzabile al fine di scrutinare la validità dell’avviso di perenzione nella specie opposto (in quanto comunicato dopo l’entrata in vigore della predetta disposizione processuale)>

La questione (apparentemente semplice) è tuttavia complicata dalla formulazione testuale dell’art.136 in quanto «tale disposizione si presta, quindi, a una duplice interpretazione: quella che, valorizzando la prescritta indicazione dell’indirizzo PEC, condiziona a tale adempimento l’operatività della previsione relativa all’utilizzo della stessa PEC e quella che, al contrario, reputa valide le comunicazioni effettuate con tale strumento, a prescindere dall’avvenuta indicazione dell’indirizzo PEC nel primo atto processuale (e sempre che l’indirizzo sia corretto e che il sistema di trasmissione abbia funzionato)».

L’Adunanza Plenaria aderisce quindi alla seconda opzione ermeneutica, evidenziando come «con l’entrata in vigore del c.p.a. (e, poi, con la correzione operata all’art.136 dal d.lgs. n.195 del 2011) la trasmissione degli avvisi tramite PEC è stata introdotta come modalità ordinaria delle comunicazioni processuali, tanto che l’art. 2, comma 6, dell’Allegato 2 al c.p.a. prescrive alle segreterie di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art.136, o (solo) altrimenti, nelle forme di cui all’art.45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.»

Pertanto «la prescrizione relativa all’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore dev’essere, invero, intesa come preordinata al solo fine di agevolare la segreteria, in attesa di un accesso diretto (ormai operativo) a un elenco pubblico, nella ricerca della casella di riferimento, ma non può essere decifrata come condizione di efficacia della norma (che resterebbe, altrimenti, inammissibilmente rimessa, anche per i ricorsi successivi all’entrata in vigore del c.p.a., all’iniziativa arbitraria del difensore, pur in presenza della generale digitalizzazione, già dal 2008, dei rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni). Diversamente opinando, invero, si giungerebbe alla paradossale convinzione di giudicare invalida una comunicazione via PEC, ancorchè tale strumento, al momento della sua utilizzazione, fosse stato previsto come modalità ordinaria di trasmissione degli avvisi nel processo amministrativo e nonostante il corretto funzionamento del sistema; con ciò smentendo o, comunque, ridimensionando, inammissibilmente, l’operatività di una delle innovazioni più significative nel processo di digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. D’altra parte, il combinato disposto della disposizione, del 2008, che obbligava gli avvocati a dotarsi di un indirizzo PEC e a comunicarlo al loro consiglio dell’ordine, e dell’art.136 del c.p.a., che sanciva in via generale l’estensione al processo amministrativo di tale modalità informativa, non può che essere letto, in esito a un’esegesi sistematica e coordinata dei due precetti, come prescrittivo dell’introduzione a regime (dall’entrata in vigore della norma processuale) delle comunicazioni digitali nei giudizi amministrativi, restando così confermate l’assenza di qualsivoglia valenza condizionante (rispetto all’efficacia della disposizione) dell’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore nel primo atto difensivo e la sua mera funzione di ausilio ai (nuovi) compiti di segreteria»

Per quel che concerne i mezzi di impugnazione della suddetta comunicazione, l’Adunanza Plenaria ritiene che «al destinatario che intenda contestarne, in concreto, la valenza e l’idoneità alla trasmissione della conoscenza dell’atto processuale non resta che dedurre il difetto di funzionamento del sistema o una causa di forza maggiore, come tale non imputabile al destinatario, che gli abbia impedito la ricezione del messaggio. Al di fuori di queste circoscritte ed eccezionali evenienze, il sistema resta presidiato da fattori tecnologici di affidabilità tali da escludere la deducibilità di contestazioni afferenti a cause genericamente impeditive della tempestiva conoscenza del documento processuale trasmesso via PEC».

Queste considerazioni per l’Adunanza Plenaria permettono di assegnare una valenza decisiva al principio della sanatoria per l’avvenuto raggiungimento dello scopo (codificato all’art.156, comma 3, c.p.c.), che, com’è noto, esprime una regola di scrutinio della validità degli atti processuali che impedisce di riconoscerne la nullità, nell’ipotesi in cui gli stessi, nonostante la loro invalidità, abbiano conseguito, comunque, il fine al quale risultano preordinati.

Nel caso di specie, non vengono invece <riconosciuti gli estremi per chiedere la  rimessione in termini per errore scusabile, concedibile d’ufficio» in quanto «il beneficio dell’errore scusabile va, quindi, riconosciuto solo in esito a un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell’art.37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2014, n.3708).

In conclusione quindi, l’Adunanza Plenaria afferma i seguenti principi di diritto: «a) le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purchè, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo;

b) la validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario;

c) a fronte di una comunicazione effettuata ai sensi della lett.a), non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art.37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell’incertezza giuridica sulla validità dell’utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC.»

f.dangelo


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