SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La doppia deliberazione come accolta dai regolamenti parlamentari e dalla prassi. 2.1 I limiti alla seconda deliberazione. 3. Il referendum costituzionale. 3.1 Il giudizio sull’ammissibilità del referendum costituzionale: diverse posizioni. 4. Le deroghe alla ordinaria disciplina di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. 4.1 La XVII legislatura e il Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. 5. Le procedure derogatorie di revisione costituzionale: la ricerca dell’equilibrio nel pensiero di Alfonso Di Giovine. 5.1 Sergio P. Panunzio: l’innovazione costituzionale e le condizioni necessarie per l’ammissibilità di deroghe all’art. 138 Cost. 6. Conclusioni.
ABSTRACT: L’ammissibilità di deroghe all’ordinaria procedura di revisione della Costituzione ex art. 138 Cost. è una tematica dibattuta in dottrina. L’interpretazione di alcuni istituti caratterizzanti l’art. 138 Cost. è sicuramente fondamentale per questo tipo di ricostruzione. Ragionare sulla doppia deliberazione; sui concetti di ciclo legislativo parziale e completo, sulla qualificazione dell’istituto referendario sono momenti centrali di questo dibattito.
Inoltre, riflettere sulle deroghe realmente praticate nella storia della revisione costituzionale può essere un tentativo euristico di delineare un criterio di ammissibilità, utile anche per giudizi futuri. Le ll. costt. n.1/1993 e n. 1/1997 e il ddl costituzionale “Istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” rappresentano un ampio piano di lavoro su cui approfondire la nostra analisi.
Infine, i pensieri di A. Di Giovine e di S.P. Panunzio possono fornire spunti interessanti per ritenere ammissibili deroghe all’ordinaria procedura di revisione. Di Giovine tenta di costruire un giudizio sulla legittimità di procedure straordinarie di revisione costituzionale stabilendo se il nuovo equilibrio su cui poggia la procedura speciale rispetta i parametri di gravosità insiti nella procedura ordinaria. Panunzio, invece, rimarcando il ruolo fondamentale dell’innovazione costituzionale per le Costituzioni rigide, definisce ammissibili, a condizione che sia rispettato il nucleo fondativo del disposto costituzionale, procedure speciali di revisione.
La norma scritta non dovrebbe essere interpretata come un dogma inscalfibile. E questa interpretazione, per forza di cose evolutiva, deve essere alla base di ogni giudizio di legittimità e costituzionalità.
PAROLE CHIAVE: revisione costituzionale; ammissibilità deroghe; equilibrio; innovazione costituzionale.