Sul carattere straordinario ed aggiuntivo degli interventi sostitutivi di cui all’art. 120 Cost.

27.01.2004

Corte Costituzionale, 27 gennaio 2004, n.43

Giudizio di legittimità in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 91, comma 8 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è impugnato per violazione dell’art. 120 Cost., nella misura in cui prevede la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione in sostituzione ai Comuni che non abbiano provveduto ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale sulla disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all’aperto esistenti e, ove occorra, sulla individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi.

Argomentazioni della Corte:
Il problema affrontato dalla Corte è quello della legittimità dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, data la presenza di una disposizione costituzionale, l’art. 120 Cost., che sembra riservare allo Stato la competenza in materia di poteri sostitutivi. La Corte specifica innanzitutto che anche prima della riforma del Titolo V era ammessa la possibilità per le Regioni di introdurre, con legge regionale, ipotesi di sostituzione degli organi regionali a quelli degli enti locali nelle materie in cui le Regioni erano titolari delle competenze amministrative oltre che legislative. Tale meccanismo deve essere ritenuto valido anche in seguito alla riforma del Titolo V: se, infatti, nel nuovo assetto, spetta alle leggi statali o regionali operare, in virtù delle rispettive competenze legislative, la concreta allocazione delle funzioni amministrative secondo i criteri dell’art. 118 Cost., allo stesso modo dovranno essere disciplinati i poteri sostitutivi relativi alle funzioni amministrative allocate.
La legittimità dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali non esclude, ovviamente che, in virtù dell’art. 120 Cost. sia riconosciuto allo Stato un potere di intervento sostitutivo – a carattere straordinario ed aggiuntivo (rispetto agli altri casi di interventi sostitutivi configurati dalla legislazione statale o regionale) -, anche al di là del riparto delle competenze amministrative come configurato dalle leggi statali e regionali nelle rispettive materie.
In continuità con la giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V, la Corte specifica tuttavia che l’intervento sostitutivo regionale deve essere subordinato al rispetto di quattro parametri, per cui la sostituzione: a) deve essere prevista in disposizioni di rango legislativo; b) può essere riferita solo a quelle attività prive di discrezionalità nell’an (non anche nel quid e nel quomodo); c) deve essere esercitata solo da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo; d) deve essere circondata da congrue garanzie procedurali, in conformità con il principio di leale collaborazione.

Decisione della Corte:
L’ipotesi di sostituzione regionale oggetto di impugnazione viene ritenuta conforme ai parametri giurisprudenziali in quanto prevista per legge e in quanto riferita ad una attività obbligatoria, mentre mancherebbero i requisiti della specificazione dell’organo della Regione competente a nominare il Commissario ad acta, nonché dell’introduzione di un congruo iter procedimentale. Tali lacune, la cui integrazione è indicata dalla Corte come condizione per l’applicabilità della sostituzione, sono tuttavia ritenute dalla Corte tali da non inficiare la legittimità costituzionale della norma impugnata, per cui la questione viene ritenuta infondata.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’impossibilità, nel sistema antecedente alla riforma del Titolo V, di configurare una sostituzione regionale nelle materie in cui la Regione non aveva competenze legislative ed amministrative: Corte Costituzionale, sent. n. 104 del 1973
– Sull’obbligo di prevedere e disciplinare con legge le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo: Corte Costituzionale, sent. n. 338 del 1989
– Sul divieto di configurare meccanismi di sostituzione nei confronti di attività discrezionali nell’an: Corte Costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– Sull’esigenza che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: Corte Costituzionale, sentt. n. 460 del 1989, n. 342 del 1995, n. 313 del 2003
– Sull’esigenza di apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione: Corte Costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– Sull’esigenza di garantire all’ente sostituito, nel procedimento di esercizio del potere sostitutivo, le modalità per evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e per interloquire con l’ente titolare del potere di sostituzione: Corte Costituzionale, sentt. n.153 del 1986 e n.416 del 1995; ord. n. 53 del 2003.

Commenti disponibili on-line:
– R.DICKMANN, La Corte riconosce la legittimità dei poteri sostitutivi regionali, disponibile sulla Rivista telematica Federalismi.it
– T.GROPPI, Nota alla sentenza n.43 del 2004, disponibile sul Forum di Quaderni Costituzionali
– S.PARISI, Sui poteri sostitutivi dopo la sentenza n.303/2003, disponibile sul Forum di Quaderni Costituzionali

a cura di Elena Griglio