La Corte riconosce il carattere non auto-applicativo dell’art. 119 Cost.

26.01.2004

Corte Costituzionale, 26 gennaio 2004, n. 37

Giudizi di legittimità costituzionale in via principale sollevati dalle Regioni Basilicata ed Emilia-Romagna avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Gli artt. n.10, comma 1, lett. a), b) e c) (in tema di imposta sulla pubblicità), n.27, commi 8, 9, 10 e 11 (sulla disciplina di diversi tributi locali) e n.25, commi 1 e 5 (sull’addizionale comunale e provinciale all’IRPEF e sulla compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IRPEF) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) sono impugnati per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117 (secondo una delle ricorrenti, la disciplina del sistema tributario degli enti locali rientrerebbe nella potestà residuale delle Regioni, salva la sola competenza statale sulla determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica) e 119 Cost.

Argomentazioni della Corte:
Il ragionamento della Corte è fondato sull’assunto per cui l’attuazione del dettato costituzionale del nuovo art. 119 Cost. è soggetta necessariamente ad un intervento del legislatore statale che, al fine di coordinare il sistema di finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi fondamentali operanti nel settore, ma anche determinare le grandi linee del sistema, delimitando la potestà impositiva di Stato, Regioni ed Enti Locali. Tale intervento richiederà necessariamente anche una disciplina transitoria.
Allo stato attuale delle cose, viceversa, non esistono, se non in limiti ristrettissimi, tributi “propri” delle Regioni e degli enti locali, frutto dell’autonoma potestà impositiva di tali enti e da loro autonomamente disciplinati. In riferimento ai tributi locali, inoltre, la Corte specifica che dovrebbe comunque essere garantito un intervento statale e/o regionale volto ad introdurre, in conformità con la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte, una disciplina di grado primario entro cui possa esplicarsi la potestà regolamentare degli enti locali.
In conclusione, l’assenza di un intervento parlamentare volto a definire la legislazione di coordinamento impedisce alle Regioni di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e disciplinati da leggi statale, mentre consente al legislatore statale (nel limite, ovviamente, degli spazi di autonomia già attribuiti agli enti territoriali e dei principi sanciti dall’art. 119 Cost.) di modificare, anche nel dettaglio, la disciplina dei tributi locali esistenti.
Alla luce di tali premesse, la Corte osserva come le norme impugnate, venendo ad incidere su tributi già oggetto di disciplina in precedenti leggi statali, rientrino nella competenza dello Stato, almeno fino alla definizione della legislazione di coordinamento. Così, nel caso in esame, la Corte riconosce la competenza dello Stato: a modificare il termine per deliberare le variazioni delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità (art. 10, comma 1, lett.a)); a determinare le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità (art. 10, lett.b)); a stabilire il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (art. 27, comma 8), nonché il termine di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta (art. 27, comma 9); a stabilire le basi di calcolo dei sovracanoni dovuti ai Comuni o ai Consorzi da loro costituiti dai concessionari delle derivazioni d’acqua (art. 27, comma 10); a definire i criteri per il riparto tra più Comuni dell’imposta catastale relativa a determinati fabbricati (art. 27, comma 11); a determinare le modalità della attribuzione del gettito derivante dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 25, comma 1) nonché, più in generale, l’intera disciplina dell’istituto, inclusa la regolazione del periodo transitorio prima del passaggio all’attuazione piena del regime dell’addizionale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalle ricorrenti.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’assenza, nell’attuale sistema, di tributi che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Regioni o degli enti locali: Corte Costituzionale, sentt. n.296 e 297 del 2003;
– Sull’impossibilità per le Regioni, nell’attuale sistema, di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali: Corte Costituzionale, sentt. n. 296 e 297 del 2003;

Commenti disponibili on-line:
– M.BARBERO, Dalla Corte Costituzionale un “vademecum” per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, disponibile sulla Rivista telematica Federalismi.it

a cura di Elena Griglio