Sentenza Corte di Giustizia del 17 luglio 2014, causa C-553/12 P, Commissione c. Dimosia Epicherisillektrismou AE (DEI)
La vicenda riguarda la decisione dello Stato greco di concedere ad un’impresa pubblica, la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), una licenza per l’esercizio di diritti esclusivi di prospezione e sfruttamento della lignite, combustibile utilizzato essenzialmente per la produzione di elettricità, ed i problemi che un simile provvedimento era in grado di generare per la concorrenza nel mercato dell’energia. La Commissione aveva valutato una simile decisione come tale da generare una situazione quasi monopolistica e capace di ostacolare l’ingresso di nuovi operatori su tale mercato impedendo in tal modo anche la liberalizzazione del mercato all’ingrosso dell’elettricità. Contro la decisione della Commissione la DEI aveva presentato ricorso di fronte al Tribunale che aveva accolto il ricorso ed annullato la decisione ritenendo che la Commissione non avesse identificato e dimostrato a sufficienza l’abuso. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia con la motivazione che vi sarebbe stato un errore di diritto nell’interpretare ed applicare il combinato disposto degli art. 86 paragrafo 1 e 82 CE e la motivazione risulterebbe lacunosa, imprecisa e insufficiente. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale ritenendo che esso fosse incorso in un errore di diritto nella sua pronuncia quando aveva dichiarato che la Commissione, nel constatare che la ricorrente continuava a mantenere una posizione dominante sul mercato all’ingrosso dell’elettricità, grazie al vantaggio conferitole dall’accesso privilegiato alla lignite, non aveva identificato né dimostrato a sufficienza a quale abuso il provvedimento statale di cui trattasi ha indotto o poteva indurre la DEI. Infatti, a giudizio della Corte, è sufficiente dimostrare che le conseguenze anticoncorrenziali derivavano direttamente dal provvedimento statale adottato.