Corte di Cassazione, sez VI, 17 Aprile 2014, ord. n. 8940: in materia di responsabilità.

17.05.2014

L’ordinanza boccia il ricorso di una Asl condannata in primo grado, dal Tribunale di Novara, a risarcire una bambina ed i suoi genitori per i danni riportati in occasione del parto.

I giudici hanno chiarito che la c.d. legge “Balduzzi” quando dispone nel primo inciso che “l’ esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e, quindi, soggiunge  che “in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c.”, poiché omette di precisare in che termini si riferisca all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale,  comporta che la norma dell’inciso successivo quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c. deve essere interpretata in modo conforme al principio “lege aquilia et levissima culpa venit”, nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica. Si deve, viceversa, escludere che con detto inciso il legislatore abbia inteso esprimere una opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale.

Deve, pertanto, ribadirsi che alla norma nessun rilievo può attribuirsi che induca il superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni.

a cura di Lucia Rossi


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