La Corte si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge n.140 del 2003

13.01.2004

Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n.25

Giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 20 giugno 2003, n. 140 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art.68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”

Norme oggetto della richiesta di referendum abrogativo
La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo sull’art.1 della legge n.140 del 2003, il quale dispone, al comma I, che il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processo, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione della medesima. Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli artt.90 e 96, Cost., i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. Infine, il comma 3 prevede che nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’art.59 del cod. pen.

Argomentazioni della Corte
La Corte rileva che la disposizione oggetto del quesito, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea alle leggi per le quali l’art.75 della Costituzione preclude il ricorso al referendum abrogativo, né può ritenersi in alcun modo collegata all’ambito di operatività di tali leggi. Essa, inoltre, non riguarda leggi costituzionali o di revisione costituzionale, né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessario. In ordine ai requisiti della omogeneità, chiarezza e univocità del quesito, la Corte ritiene che quest’ultimo sia espressione di una matrice razionalmente unitaria, percepibile come tale dal votante e che si presenti altresì come completo e coincidente con l’intento referendario consistente nel proporre un’alternativa netta tra l’espulsione dall’ordinamento e il mantenimento in esso del regime di trattamento differenziato sopra illustrato. La Corte, infine, richiamando la sentenza n.24 del 2004, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme oggetto del quesito referendario, afferma che la competenza a valutarne, alla luce dell’art.136, Cost., gli effetti all’ordinanza con cui l’Ufficio centrale ha dichiarato la legittimità del quesito referendario, è estranea all’oggetto del giudizio affidato alla Corte stessa dall’art.75, Cost., come individuato dalla giurisprudenza costituzionale.

Decisione della Corte
La Corte giudica ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art.1 della legge n.140 del 2003

Giurisprudenza richiamata
Sull’oggetto del giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare abrogativo affidato alla Corte costituzionale dall’art.75, Cost.: sent. n.251 del 1975

Commenti disponibili on-line
A. PUGIOTTO, Referendum e giudizio incidentale di costituzionalità: ecco le norme, disponibile nel Forum di Quaderni costituzionali

a cura di Chiara Aquili