L’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è necessaria in una società democratica e nei casi previsti dalla legge: la Corte condanna per la distribuzione di opuscoli omofobici in un liceo. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenza 9 Febbraio 2012 sul caso n.1813/07)

15.05.2014

A cura di Anita Leonetti

 

Nel dicembre del 2004 i ricorrenti si recavano in una scuola media secondaria e distribuivano un centinaio di volantini, con contenuti chiaramente omofobici e riconducibili ad un’organizzazione chiamata National Youth. Gli opuscoli, in particolare, facevano riferimento all’omosessualità ritenuta “tendenza sessuale deviante” avente un “effetto moralmente distruttivo sulla sostanza della società” e responsabile della diffusione di malattie come l’AIDS, e supponevano, inoltre, l’esistenza di una lobby omosessuale che avrebbe cercato di celare e minimizzare la pedofilia. Per tali ragioni, i ricorrenti venivano accusati di agitazione contro un gruppo nazionale o etnico e condannati dalla Corte Distrettuale di Bollnas, nel 2005, e dalla Corte Suprema, nel 2006. In risposta alle doglianze dei ricorrenti, che, in sede europea, ipotizzavano la violazione dell’art. 10 CEDU sulla libertà di espressione, la Corte conferma la condanna degli autori del volantinaggio poiché ritiene che l’ingerenza nel diritto di manifestare la propria opinione, in una società democratica, sia valida nel caso in cui è prevista dalla legge e persegue uno scopo legittimo come la protezione della reputazione e dei diritti altrui (artt. 7 e 10 co.2 CEDU).

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