Gli interventi finanziari dello Stato a favore dei Comuni nel nuovo art. 119 Cost.

29.01.2004

Corte Costituzionale, 29 gennaio 2004, n. 49

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Gli artt. 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nella misura in cui istituiscono ex novo il “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali” e il “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”, rinviando ai decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi, vengono impugnati per contrasto con l’art. 117 Cost. (che farebbe rientrare nella potestà legislativa regionale la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale) e con l’art. 119, quarto comma Cost. (trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli Enti locali, si ritiene che spetti allo Stato garantire l’integrare copertura finanziaria nei modi costituzionalmente previsti, ad esclusione dei fondi separati a gestione ministeriale)

Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama la sentenza n. 16 del 2004, dalla quale sono desunti una serie di principi, tra cui, in particolare, il fatto che il nuovo art. 119 Cost. ammette nuovi interventi finanziari dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, solo nell’ambito dell’attuazione della legge statale nelle materie di propria competenza ovvero della previsione degli speciali interventi finanziari a favore di determinati Comuni di cui all’art. 119, V comma Cost. Sono conseguentemente inammissibili eventuali interventi statali nelle materie e nelle funzioni rimesse alla disciplina regionale, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dello Stato in relazione alle materie di potestà concorrente.
Al fine di evitare che il ricorso a finanziamenti statali si trasformi nello strumento per intervenire nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, nella sent. n. 16 del 2004 la Corte aveva inoltre specificato che gli interventi speciali di cui all’art. 119, V comma Cost. devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti locali, sicché, quando tali finanziamenti riguardano ambiti di competenza regionali, le Regioni sono chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.
Rispetto a questi presupposti, la Corte evidenzia come gli articoli impugnati, da un lato, non possano essere fatti rientrare nella sfera degli interventi speciali di cui all’art. 119, V comma Cost. (perché destinati a tutti gli enti) e, dall’altro lato, perseguano finalità (quelle della progettazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o locale) estranee alle materie e ai compiti di competenza esclusiva statale, riconducibili alla competenza regionale concorrente sul governo del territorio o residuale. Né le norme impugnate, né i fondi in esse disciplinati possono inoltre essere ricollegati alla perequazione delle risorse che l’art.117 Cost. riserva alla competenza esclusiva statale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, che ripropongono una logica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali sulla base di criteri stabiliti dall’amministrazione centrale non in linea con il nuovo riparto costituzionale delle competenze.

Giurisprudenza richiamata:
– Sugli interventi finanziari statali nei confronti degli enti territoriali nel nuovo art. 119 Cost. : Corte Costituzionale, sent. n. 16 del 2004

Commenti disponibili on-line:
C.SALAZAR, L’art. 119 Cost. tra (in)attuazione e “flessibilizzazione”, disponibile sul Forum di Quaderni Costituzionali
M.BARBERO, Tipizzazione delle entrate di Regioni ed Enti locali e modalità di finanziamento delle funzioni amministrative: la posizione della Corte costituzionale, disponibile sulla Rivista telematica Federalismi.it

a cura di Elena Griglio