Sono ammissibili le richieste di voto segreto e l’applicazione della “regola del canguro” in relazione agli emendamenti presentati agli articoli di un disegno di legge costituzionale?

26.05.2014

a cura di Renato Ibrido

 

Nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2014, il Presidente del Senato, sen. Grasso, informava l’Assemblea circa la presentazione di 920 richieste di voto segreto su emendamenti agli articoli del disegno di legge costituzionale n. 1429 (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”).

Riassumendo le posizioni emerse nel dibattito in seno alla Giunta per il regolamento convocata quella stessa mattina, il Presidente comunicava altresì che la Giunta, all’unanimità, aveva rimesso ogni valutazione sull’ammissibilità delle votazioni a scrutinio segreto alle determinazioni della presidenza.

In particolare, il Presidente era chiamato a valutare in quale misura la disposizione di cui all’art. 113, c. 4, del Regolamento risultasse applicabile anche ai disegni di legge di revisione costituzionale. Ai sensi della suddetta norma regolamentare, «A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato».

Appoggiandosi alla prassi di entrambi i rami del Parlamento, nonché ad una interpretazione letterale dell’art. 113, c. 4, del Regolamento, il Presidente chiariva che le richieste di voto segreto aventi ad oggetto la tutela delle minoranze linguistiche dovevano considerarsi ammissibili.

Peraltro, in ragione dell’elevato numero di richieste, la presidenza riteneva di introdurre una innovazione rispetto alla prassi procedurale seguita in passato, considerando l’adozione dello scrutinio segreto non ostativa dell’applicazione della c.d. “regola del canguro”, ossia rispetto alla votazione delle parti comuni degli emendamenti con conseguente effetto preclusivo degli emendamenti successivi in caso di reiezione.

Quanto alle proposte emendative attinenti ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, c. 2 Cost., la presidenza ha ritenuto «di ammettere lo scrutinio segreto sui soli emendamenti riferiti alle funzioni delle Camere (articoli 1 e 18 del disegno di legge al nostro esame) e non al procedimento legislativo (articolo 10 del disegno di legge)».

Alessandroa.baroni