Con la pronuncia in esame, la III sezione del Consiglio di Stato affronta tre questioni di particolare rilevanza in materia di contratti pubblici.
La prima attiene ai limiti in cui la commissione giudicatrice può valersi dell’apporto di soggetti esterni.
Sul punto il Collegio, sciolto in senso affermativo il nodo problematico relativo all’an, precisa in che limiti deve essere circoscritto il supporto offerto alla commissione da esperti esterni. In primo luogo, il Consiglio di Stato chiarisce che il ricorso ad un supporto esterno si giustifica esclusivamente per l’esame di profili di particolare specificità tecnica. In secondo luogo, poi, la pronuncia in esame chiarisce che il ricorso ad un ausilio da parte di terzi non può comunque invadere il campo delle attività valutative che restano, comunque, prerogativa esclusiva della Commissione giudicatrice, solo organo legittimato a porre in essere tali attività (nella giurisprudenza amministrativa, in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2005, n. 6496).
Il secondo profilo di rilevanza della pronuncia in esame attiene alla portata da attribuire all’espressione “per quanto a propria conoscenza” contenuta nelle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale rese ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici in relazione a soggetti terzi.
Secondo la prospettazione attorea, la dichiarazione è da considerarsi invalida in quanto inidonea a consentire alla Stazione Appaltante di avere, da un lato, contezza della specchiata moralità dell’operatore economico concorrente all’appalto, dall’altro, di poter fare affidamento sulla veridicità della dichiarazione.
Sul punto, invece, la pronuncia in esame ha statuito che la dizione sopra richiamata risulta aderente al dato normativo contenuto nell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a cui rimanda l’art. 38, il quale dispone che “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza“. Pertanto tale precisazione non può considerarsi alla stregua di una esclusione di responsabilità del dichiarante, che nel rendere la dichiarazione si assume le conseguenze ad essa riconnesse, ma di un semplice richiamo al dato normativo (in senso conforme (Consiglio di Stato, Sez. III, 5 aprile 2013 n. 1894).
La terza questione, connessa alla precedente, riguarda, invece, le conseguenze derivanti dall’omissione della dichiarazione ex art. 38 nel caso in cui riguardi soggetti diversi dal dichiarante.
Sul punto, il Consiglio di Stato, nel solco della giurisprudenza prevalente, ha statuito che l’autore della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 163/2006 non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei terzi interessati, con la conseguenza che l’eventuale omissione di siffatta indicazione non può costituire causa di esclusione dalla gara, ben potendo invece la stazione appaltante, a fronte di una compiuta identificazione di tali soggetti, procedere essa stessa alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale e altri archivi pubblici ai quali essa ha accesso, diversamente dal dichiarante (in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 luglio 2014 n. 3325).