La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 216 del 18 luglio 2014 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica».
La Consulta ha in primo luogo negato l’asserita violazione dell’art. 3 Cost. La Corte ha escluso l’irragionevolezza della previsione che per determinati medicinali, periodicamente individuati dal Ministero della salute dopo aver sentito l’Agenzia italiana del farmaco, permanga l’obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie. Tale previsione si giustifica alla stregua delle significative differenze fra le farmacie e le parafarmacie, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza.
La Corte ha altresì escluso l’incostituzionalità della norma rispetto all’art. 41 Cost. A tal proposito la Consulta ha evidenziato che il regime delle farmacie è incluso nella materia della «tutela della salute». Pertanto, pur se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, l’incondizionata liberalizzazione della categoria di farmaci di fascia C inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione sopra richiamato, potrebbero alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.
Il testo della pronuncia è reperibile al seguente link: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do