Corte costituzionale, sent. 18 luglio 2014, n. 216: il divieto di vendita da parte delle parafarmacie di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., perché finalizzato a tutelare la salute dei consociati

18.05.2014

L’art. 5, co. 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui non consente alle “parafarmacie” la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica, non viola gli artt. 3 e 41 Cost., perché rispondente a finalità di tutela della salute dei cittadini.

Nella sentenza de qua la Corte esamina la q.l.c. dell’art. 5, co. 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui non consente alle “parafarmacie” la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica, sollevata dal T.A.R. per la Calabria in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

Il Giudice delle leggi dichiara non fondata la q.l.c. Non sussiste infatti violazione dell’art. 3 Cost., non essendo irragionevole la scelta del legislatore di consentire solo alle farmacie la vendita dei medicinali suddetti. Come precisa la Consulta, «Le farmacie […], proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi che derivano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza della riserva loro assegnata».

Analoga è la conclusione rispetto alla presunta violazione del principio di tutela della concorrenza desumibile dall’art. 41 Cost. In proposito, la Corte chiarisce che il regime delle farmacie è incluso nella materia della “tutela della salute” e questo consente limitazioni del regime concorrenziale. Anzi, secondo la Consulta «L’incondizionata liberalizzazione di quella categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione […], potrebbero alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini». La Corte ricorda infine come tale orientamento trovi conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

a cura di Giuliano Sereno


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