Corte costituzionale, sent. 9-18 luglio 2014, n. 209, in materia di accreditamento

18.05.2014

Non contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost. la norma regionale secondo cui, se il numero delle domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private eccede il fabbisogno regionale programmato, si deve tener conto dell’ordine cronologico di acquisizione delle istanze.

Con la pronuncia in esame, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 35 dell’art. 1, l.r. Campania n. 14 del 2011, nella parte in cui, introducendo nell’art. 1, l.r. n. 4/2011, il comma 237-nonies, prevede che, ove il numero delle domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private ecceda il fabbisogno regionale programmato, debba tenersi conto dell’ordine cronologico di acquisizione delle istanze.

La Corte ritiene la questione non fondata per erroneità del presupposto interpretativo.

La norma impugnata, osserva infatti il giudice costituzionale, applicandosi alle sole strutture private, circoscrive l’operatività del criterio cronologico di acquisizione delle istanze di accreditamento istituzionale all’interno di tale categoria di strutture.

Resta ferma, invece, l’applicazione del principio fondamentale in materia di tutela della salute stabilito dalla legislazione statale all’art. 8-quater, co. 8, d.lgs. n. 502/1992, in forza del quale la riduzione delle domande in eccesso deve effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, la norma non determina alcun vulnus al riparto di competenze costituzionalmente stabilito.

Con la pronuncia in oggetto, peraltro, la Corte ha dichiarato altresì l’estinzione del giudizio con riferimento alla questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 35, l.r. Campania n. 14/2011,  nella parte in cui introduce, nell’art. 1, l.r. n. 4/2011, il comma 237-octodecies, che, modificando l’art. 8, co. 5, l.r. n. 16/2008, stabilisce che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa operano in regime di accreditamento provvisorio, fermo il rispetto della procedura per l’accreditamento definitivo.

Ed invero, il ricorrente aveva rinunciato a tali impugnazioni dopo aver preso atto che, nelle more del giudizio, il legislatore regionale era intervenuto sulle disposizioni impugnate, segnatamente con l’art. 1, co. 1, l.r. n. 23/2011, specificando che le strutture autorizzate ad operare in regime di accreditamento provvisorio devono essere in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale.

a cura di Gianluca Cosmelli


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