Corte costituzionale, sent. 24-25 febbraio 2014, n. 27, in materia di spoils system e decadenza dei direttori generali del Servizio sanitario regionale

24.05.2014

Viola l’art. 97 Cost., sotto molteplici profili, la norma regionale che disponga la decadenza automatica, al termine della legislatura, dei direttori generali delle aziende e degli enti del SSR.

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013), nella parte in cui,  prevedendo che “al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale”, trova applicazione anche per le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli enti del Servizio sanitario regionale.

Ed infatti, i direttori generali del Servizio sanitario regionale rappresentano “una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell’adempimento di un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l’amministrazione regionale” (sentt. nn. 104/2007 e 152/2013).

Le funzioni che i direttori svolgono sono di carattere tecnico-gestionale, come confermano i requisiti per la loro nomina stabiliti dalla legge statale (art. 3, d.lgs. n. 502/1992) e dalle norme di dettaglio delle singole Regioni (sent. n. 34 del 2010).

Sul piano organizzativo, inoltre, “non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato” tra i direttori generali e l’organo politico, ma esiste al contrario “una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico ai direttori generali delle Asl” (sent. nn. 104/2007 e 34/2010).

Su queste premesse, la Consulta ha ripetutamente dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedevano ipotesi di decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali (sentt. nn. 104/2007, 34/2010, 224/2010, 304/2010, 228/2011, 152/2013).

Anche nel caso di specie, dunque, la norma impugnata, trovando applicazione anche nei confronti dei direttori generali, viola l’art. 97 Cost. sotto più profili: in primo luogo, si pone “in contrasto con il principio di buon andamento, perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell’azione amministrativa”; inoltre, “il carattere automatico della decadenza dall’incarico del direttore, previsto dalla disposizione impugnata, viola i principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell’operato del funzionario”; in terzo luogo, “viola il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, perché introduce un’ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall’incarico del direttore generale dipendente da un atto dell’organo politico”; infine, lede il principio del giusto procedimento, non prevedendo “il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione”.

a cura di Gianluca Cosmelli


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