Cinque sentenze confermano il carattere “straordinario” ed “aggiuntivo” del potere sostitutivo di cui all’art. 120 Cost.

02.03.2004

Corte Costituzionale, 2 marzo 2004, n. 69
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Puglia

Corte Costituzionale, 2 marzo 2004, n. 70
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Toscana

Corte Costituzionale, 2 marzo 2004, n. 71
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Puglia

Corte Costituzionale, 2 marzo 2004, n. 72
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Puglia

Corte Costituzionale, 2 marzo 2004, n. 73
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Emilia-Romagna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
L’art. 4, comma 3 della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (sent. n. 69), gli artt. 6, comma 3, 8, comma 3, 9, 10 e 24 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002 (sent. n. 70), l’art. 15 della legge della regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (sent. n. 71), l’art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 (sent. n.72), l’art. 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n.37 (sent. n. 73) vengono impugnati per violazione degli artt. 114, 117 secondo comma, lett. p) e 120, secondo comma Cost., nella misura in cui tali norme attribuiscono agli organi della regione un potere sostitutivo di carattere generale, in violazione della riserva di legge statale sulla disciplina dei poteri sostitutivi di cui all’art. 120 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ripropone le medesime argomentazioni già svolte nella sent. n. 43 del 2004: a seguito della riforma del Titolo V, spetta alla legge, statale o regionale, disciplinare, in relazione al riparto delle competenze legislative, non solo la concreta allocazione delle funzioni, ma anche l’eventuale previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un altro.
Rispetto a questo assetto delle competenze, il nuovo art. 120 Cost. è finalizzato a garantire, anche al di là degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali rimessi dalla Costituzione alla responsabilità statale. I relativi interventi sostitutivi governativi, a carattere “straordinario” ed “aggiuntivo”, lasciano conseguentemente impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di sostituzione, regolati dalla legge statale ovvero dalla legge regionale.
In quanto eccezioni al normale svolgimento di attribuzioni degli enti territoriali, gli interventi sostitutivi regionali, come già previsto per gli interventi sostitutivi statali nell’assetto precedente alla riforma del Titolo V, devono tuttavia rispettare quattro requisiti: l’essere previsti e disciplinati in disposizioni di rango legislativo; l’essere previsti solo per il compimento di atti non a carattere discrezionale (nell’an); l’essere esercitati da un organo di governo della Regione; l’essere circondati da congrue garanzie procedimentali.

Decisione della Corte:
La Corte (sent. n. 69), pur ritenendo non fondate le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato secondo cui alla legge regionale sarebbe preclusa ogni autonoma capacità di prevedere ipotesi di poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2003 nella misura in cui, non rispettando i requisiti dei poteri sostitutivi individuati dalla Corte, violerebbe l’autonomia costituzionale degli enti sostituendi di cui all’art. 114 Cost. e il principio di leale collaborazione.
La Corte dichiara viceversa non fondate le censure sollevate dal ricorrente nei quattro ricorsi relativi alle sent. n. 70, 71, 72 e 73, evidenziando come i poteri sostitutivi disciplinati nelle leggi regionali impugnate rispettino le quattro condizioni individuate dalla giurisprudenza della Corte per il corretto esercizio del potere sostitutivo.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul carattere straordinario ed aggiuntivo del potere sostitutivo ex art. 120 Cost: Corte Costituzionale, sent. n. 43/04
– Sull’ammissibilità, nel sistema antecedente alla riforma del Titolo V Cost., degli interventi sostitutivi regionali solo nelle materie in cui la Regione era titolare delle competenze amministrative, oltre che legislative: Corte Costituzionale, sent. n. 104 del 1973
– Sull’obbligo di prevedere e disciplinare con legge le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo: Corte Costituzionale, sent. n. 338 del 1989
– Sul divieto di configurare meccanismi di sostituzione nei confronti di attività discrezionali nell’an: Corte Costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– Sull’esigenza che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: Corte Costituzionale, sentt. n. 460 del 1989, n. 313 del 2003
– Sull’esigenza di garantire all’ente sostituito, nel procedimento di esercizio del potere sostitutivo, le modalità per evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e per interloquire con l’ente titolare del potere di sostituzione: Corte Costituzionale, sent. n.416 del 1995; ord. n. 53 del 2003.
– Sulla possibilità, per la legge statale e regionale, di disciplinare, secondo l’ordine delle rispettive competenze costituzionali, ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi rispetto a quelli previsti nell’art. 120 Cost.: Corte Costituzionale, sent. n. 313 del 2003

a cura di Elena Griglio