L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito, “l’Autorità”) ha pubblicato, in data 6 giugno u.s., la delibera 266/2014/R/com intesa a conformare gli aspetti regolatori di propria competenza al recente decreto legislativo n. 21/2014, che ha recepito la direttiva 2011/83/UE in materia di tutela dei consumatori.
Tale decreto si riferisce, in particolare, ai contratti conclusi a distanza e a quelli conclusi fuori dai locali commerciali.
Allo scopo di arginare il fenomeno dell’attivazione dei contratti non richiesti, il venditore, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, dovrà fornire al consumatore copia del contratto firmato o conferma di esso su supporto cartaceo o altro mezzo durevole. Parimenti, con riferimento ai contratti a distanza, il venditore dovrà dare al cliente conferma del contratto su mezzo durevole prima che inizi la fornitura. Al riguardo, occorre sottolineare che per i contratti conclusi per telefono, anche l’offerta dovrà essere illustrata al consumatore (e da questi confermata), il quale sarà vincolato soltanto dopo averla sottoscritta o, comunque, accettata (anche su supporto durevole, se il consumatore acconsente).
Con la delibera in commento, l’Autorità ha altresì avviato un procedimento di consultazione per adeguare alcune disposizioni del Codice di condotta commerciale (Delibera ARG/com 104/10) al recente d.lgs. n. 21: ci si riferisce, in particolare, all’indicazione dei prezzi della fornitura di elettricità e gas comprensiva delle imposte, nonché agli elementi da inserire nel modulo tipo da utilizzare per esercitare il diritto di ripensamento.
Proprio in relazione all’esercizio di tale diritto, oltre al rafforzamento dell’attività di informazione nei confronti del consumatore (per cui se il consumatore non viene edotto della facoltà di recedere, il termine per esercitare il diritto al ripensamento viene esteso ad un anno e 14 giorni), si è provveduto a modificare le tempistiche da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari. Detto termine decorre, con riferimento alla fornitura della commodity, dalla conclusione del contratto; quanto alla vendita di beni, i 14 giorni decorrono dalla consegna fisica del bene (il che solleva diversi interrogativi circa la reale applicabilità della norma nei casi di installazione di apparecchiature necessarie per la fruizione del bene o servizio in questione).
Relativamente ai contratti di fornitura, su espressa richiesta del cliente finale rilasciata su supporto durevole, il venditore potrà attivarsi immediatamente per richiedere al distributore lo switching, senza dovere attendere la decorrenza del periodo utile al ripensamento. In relazione a ciò occorre, tuttavia, prevedere una forma di tutela (la cui quantificazione è soggetta alla consultazione pubblica) del professionista che in un primo momento riceva da parte del cliente l’autorizzazione a procedere subito con l’attivazione della fornitura e che, successivamente (nell’arco delle tempistiche previste), subisca l’esercizio del diritto al ripensamento da parte dello stesso consumatore. Analoga tutela viene garantita al professionista nei casi in cui il bene venga restituito dopo l’installazione nei termini previsti: l’eventuale deterioramento grava, infatti, sul consumatore.
Infine, in relazione ai c.d. contratti non richiesti, ferme restando le procedure di ripristino che continuano ad operare a prescindere – e separatamente – dalle disposizioni del Codice del consumo, vengono modificate le tempistiche di presentazione del reclamo da parte dei clienti domestici.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al link: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/266-14.pdf