Sentenza causa C-198/12, Commissione c. Repubblica di Bulgaria, del 5 giugno 2014
Nel caso in esame la Commissione ha presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia ritenendo che la Repubblica di Bulgaria sia venuta meno agli obblighi previsti dal Reg. 715/2009 in relazione al trasporto del gas. Nello specifico la questione sollevata riguarda la mancata offerta di capacità virtuale di trasporto «in senso inverso» in ciascun punto di entrata e di uscita da parte della Bulgartransgaz che è il gestore del trasporto di gas nel territorio bulgaro. Tale tipologia di trasporto riguarda i casi nei quali risulta tecnicamente impossibile trasportare fisicamente il gas in modo bidirezionale all’interno di una rete. In tale situazione il gestore del sistema di trasporto può offrire servizi di trasmissione «in senso inverso» (o backhaul) nella direzione opposta su base virtuale. Quando ciò accade, il gas non transita fisicamente nella direzione opposta, ma il flusso richiesto nella direzione opposta viene sottratto da quello trasportato nella direzione principale.
Secondo la Commissione, in base alle previsioni del Regolamento n.715/2009, il trasporto in senso inverso non si configura come una mera possibilità bensì come un obbligo collegato all’esigenza di fornire la massima capacità. Ciò significherebbe la necessità di garantire un backhaul almeno virtuale quando uno Stato membro non è in grado di offrire una capacità di trasporto fisico bidirezionale.
Secondo la Corte dalle previsioni del Regolamento n.715/2009 non è possibile evincere un obbligo di offrire una capacità virtuale «in senso inverso» di gas. In particolare l’obbligo di offrire servizi sia continui che interrompibili non implica che il gestore di servizi di trasporto sia tenuto a fornire qualunque tipo di servizio interrompibile e quindi anche una capacità virtuale di trasporto «in senso inverso». Per tali motivi la Corte ha respinto il ricorso e condannato la Commissione alle spese.