Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 198
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le Regioni Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, Marche ed Emilia-Romagna
Norme impugnate e parametri di riferimento:
La legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, l’art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, la legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 vengono impugnate per violazione degli artt. 3, 5 (in quanto pregiudicherebbero l’unità giuridica della Repubblica), 81, primo e quarto comma, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, 119, 127 e 134 della Costituzione, nella misura in cui dichiarano esplicitamente inapplicabili nei rispettivi territori regionali numerosi commi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, recante disciplina del condono edilizio straordinario.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente che presupposto di fondo del nuovo Titolo V della Costituzione è che l’esercizio delle competenze legislative statali e regionali si armonizzi in un ordinamento giuridico unitario. E’ conseguentemente escluso che il legislatore regionali utilizzi la potestà legislativa di cui è titolare allo scopo di rendere inapplicabile sul proprio territorio una legge statale che ritenga costituzionalmente illegittima, anziché agire in giudizio sulla base dell’art. 127 Cost.
Nel merito, le legge della Regione Friuli Venezia Giulia impugnata non si limita ad adottare una disciplina del condono parzialmente diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, nei limiti individuati dalla Corte nella sentenza n. 196 del 2004, ma nega alla sanatoria edilizia statale possibilità di applicazione sul territorio regionale; tale possibilità non è, tuttavia, consentita alla regione neppure in ragione della sua competenza primaria in materia urbanistica, dal momento che anche le regioni a statuto speciale devono rispettare la disciplina statale sulla misura e sulle articolazioni procedimentali ed organizzative dell’oblazione, pur potendo disciplinare diversamente la sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio.
Analoghi rilievi vengono svolti anche in relazione alle norme impugnate delle regioni ordinarie Toscana e Marche, adottate sull’erroneo presupposto che il condono straordinario statale trovi applicazione solo in caso di mancato adeguamento da parte delle Regioni ai principi fondamentali in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Giurisprudenza richiamata:
– Sul riparto di competenze legislative in materia di condono edilizio nel nuovo Titolo V della Costituzione: Corte costituzionale, sent. n. 196 del 2004;
– Sulle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di disciplina della sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio: Corte costituzionale, sent. n. 418 del 1995