La Commissione Europea ha adottato, in data 13 giugno 2014, mediante apposita Comunicazione, nuovi criteri in base ai quali gli Stati membri possono sostenere la realizzazione di progetti transazionali di rilevanza strategica per l’Unione Europea e per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in linea con le norme europee in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione incoraggia gli Stati membri a indirizzare gli aiuti di Stato verso progetti perseguenti obiettivi di comune interesse europeo, i quali forniscono un netto contributo alla crescita economica, all’occupazione ed alla competitività dell’industria e dell’economia europea.
Nello specifico, la Commissione stabilisce gli orientamenti relativi ai criteri di ammissibilità che utilizzerà per valutare la natura e l’importanza dei progetti ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, par. 3, lettera b) del Trattato del Funzionamento dell’Unione Europea, il quale sancisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, e i criteri di compatibilità ai quali ricorrerà per valutare la corrispondenza del finanziamento pubblico con le norme europee in materia di aiuti di Stato.
Più nel dettaglio, quattro sono le novità di maggior rilievo introdotte dalla nuova Comunicazione. In primo luogo il campo di applicazione delle vigenti disposizioni in materia è stato esteso a tutti i settori di attività economica. In particolare, alcune norme relative al finanziamento pubblico degli importanti progetti di comune interesse europeo già contenute negli orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (R&S&I) e per la tutela ambientale sono state sostituite da tale nuova Comunicazione. Le nuove disposizioni sono neutrali per quanto concerne il settore di realizzazione del progetto, in tal modo sarà più semplice sostenere progetti di chiara dimensione europea in settori quali la ricerca e lo sviluppo, i trasporti transfrontalieri o l’energia, i quali altrimenti necessiterebbero di essere valutati sulla base di insiemi diversi di norme.
In secondo luogo è stata diversificata la tipologia di sostegno. La scelta dello strumento di aiuto deve essere effettuata a seconda del tipo di problema sottostante, ossia in funzione del fallimento di mercato o di altri fallimenti sistemici a cui si intende porre rimedio. Se vi è mancanza di finanziamento esterno, gli Stati membri dovrebbero ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità quali prestiti o garanzie; se, invece, è indispensabile dotare l’impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, si dovrebbe optare per un anticipo rimborsabile.
In terzo luogo è stata incrementata l’intensità dell’aiuto. Nella Comunicazione è stabilito, infatti, che l’importo massimo dell’aiuto viene determinato con riferimento al deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili definiti nel relativo allegato. Se giustificato, l’intensità dell’aiuto può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili.
Infine, gli Stati membri possono concedere aiuti per le attività di R&S&I connesse alla prima applicazione industriale, intendendo con tale termine quelle attività dirette all’ampliamento di impianti pilota o le prime attrezzature o strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-673_en.htm
Il testo della Comunicazione può essere reperito al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/ipcei_communication_it.pdf
Il testo dell’Allegato alla Comunicazione può essere reperito al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/ipcei_annex_it.pdf