L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “l’Autorità”), in data 15 maggio 2014, ha avviato una consultazione pubblica prodromica all’adozione finale del testo delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri per la quantificazione delle sanzioni irrogabili nei casi di infrazioni gravi alle norme poste a tutela della concorrenza. Punto di partenza è l’art. 15 della l. 287/1990 che prevede, in caso di violazione degli artt. 101 e 102 TFUE (e, conseguentemente, degli artt. 2 e 3 della succitata legge), l’applicazione di “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida”.
In effetti, mediante la predetta consultazione, l’Autorità ha inteso concentrare la propria attenzione sui casi di infrazioni maggiormente rilevanti (nello specifico, cartelli). Ciononostante, a prescindere dalla gravità delle violazioni, occorre che l’Autorità operi costantemente in ossequio ai principi di trasparenza e prevedibilità.
In sintesi, l’Autorità ritiene che le sanzioni applicabili agli illeciti antitrust debbano essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell’infrazione, realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero di partecipazione all’intesa. A tale criterio base, si affianca quello della gravità (con incidenza massima del 30%), che può essere valutato anche alla luce delle condizioni di concorrenza nel mercato interessato, del pregiudizio all’innovazione, dell’attuazione o meno della pratica illecita, della rilevanza dell’impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, ove sia possibile una stima attendibile degli stessi.
Quanto alla durata, si fa riferimento agli anni e ai mesi di posa in essere dell’illecito; le frazioni di anno saranno approssimate in modo che i periodi di durata inferiore o pari ai sei mesi saranno computati come metà anno, mentre i periodi di durata superiore ai sei mesi – ma inferiori a un anno -, saranno parametrati all’anno intero.
Le condizioni aggravanti o attenuanti non vengono specificamente individuate, eccezione fatta per la recidiva che potrà essere ulteriormente valorizzata fino al 100% dell’importo base. Le altre aggravanti sono rappresentate dalla circostanza che l’impresa eserciti la gestione di servizi di interesse economico generale (e abbia, quindi, la capacità di influenzare le condizioni di concorrenza) allorché l’impresa responsabile dell’infrazione abbia realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche.
Tra le attenuanti, invece, l’Autorità potrà valutare positivamente l’adozione di uno specifico programma di compliance, adeguato al caso concreto, ovvero quando, nel corso dell’istruttoria, l’impresa fornisca informazioni e documentazione che siano decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’accertamento.
Il termine per partecipare alla consultazione in parola verrà a scadere a fine giugno.
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