Corte costituzionale, 16 luglio 2004, n. 228
Giudizi di legittimità in via principale sollevati dalla Provincia autonoma di Trento avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Gli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1 e 10, comma 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonché gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 vengono impugnati per violazione di numerose disposizioni dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto-Adige e per contrasto con gli artt. 3, 76 e 117, commi 2, 3, 4 e 6 della Costituzione. A detta della ricorrente, spetta allo Stato porre la disciplina giuridica generale solo del servizio civile sostitutivo di quello militare (nella misura in cui lo svolgimento di tale servizio determina l’assolvimento degli obblighi di leva), non anche del servizio civile volontario: nel contesto del nuovo Titolo V della Costituzione, il servizio civile volontario andrebbe infatti riferito alla potestà concorrente in materia di tutela del lavoro anziché alla competenza esclusiva statale in materia di difesa.
Argomentazioni della Corte:
La Corte costituzionale osserva preliminarmente che le disposizioni censurate trovano fondamento nell’art. 52 Cost. che, nel configurare la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha un’estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare, coinvolgendo anche le attività di impegno sociale non armato. Tale considerazione implica che la disciplina sia del servizio militare che del servizio civile va ricondotta alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. d) Cost.. La riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non determina, tuttavia, un’attrazione alla competenza statale di ogni aspetto delle attività su cui incide il servizio civile: tali attività restano infatti soggette alla disciplina dell’ente di norma competente.
Con specifico riferimento alle censure di cui alla legge n. 64 del 2001, lo Stato osserva che è legittima l’attribuzione all’Ufficio nazionale per il servizio civile del compito di curare l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio, in quanto tale attività non determina un’ingerenza nella disciplina delle attività di competenza regionale. Legittime sono anche le disposizioni che riconoscono allo Stato il potere di determinare i crediti formativi per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, nonché di definire le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego, dei criteri per il riparto dei finanziamenti e dei modi di verifica e controllo sui progetti.
Relativamente al d.lgs. n. 77 del 2002, la Corte osserva che l’art. 117, comma 2, lett. d) Cost. legittima una disciplina statale sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, fermo restando l’obbligo di improntare alla leale collaborazione l’esercizio delle funzioni dello Stato e delle autonomie territoriali nel caso in cui lo svolgimento delle attività di servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Rimane peraltro ferma la possibilità per queste ultime di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, avente natura sostanzialmente diversa da quello nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa.
A detta della Corte, le disposizioni impugnate del d.lgs. n. 77 del 2002 rispondono esattamente a questi criteri generali di intervento; anche la previsione che disciplina la “formazione al servizio civile” sarebbe legittima, in quanto riguarderebbe nello specifico la formazione rivolta a preparare i giovani volontari all’espletamento del servizio civile e non potrebbe pertanto essere ascritta alla competenza residuale regionale in materia di formazione professionale.
Decisione della Corte:
La Corte giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente (evidenziando come in molte delle disposizioni censurate sia espressamente assicurato il rispetto della autonomia dei diversi livelli di governo), mentre dichiara inammissibili le questioni relative agli artt. 3, comma 6 e 4, comma 1 del d.lgs. n. 77 del 2002 (in quanto riferite a profili che non implicano di per sé una lesione della sfera di competenza della ricorrente).
Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità di adempiere il dovere della difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost. anche attraverso adeguate attività di impegno sociale: Corte costituzionale, sent. n. 164 del 1985
Commenti disponibili on-line:
– P.VERONESI, Le riforme avanzano, le “etichette” restano. La materia “difesa” dopo la legge cost. n. 1/2003 in Forum di Quaderni costituzionali