Sulla nozione di “inerzia” come situazione atta a determinare un potenziale pregiudizio di interessi unitari

16.07.2004

Corte costituzionale, 16 luglio 2004, n. 227

Giudizio di legittimità in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Piemonte

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Gli articoli 2, comma 1, lett. i), 3, comma 1, lett. l), 11, commi 13 e 14 e 12, commi 7 e 8 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 vengono impugnati per violazione dell’art. 120 Cost., nella misura in cui affidano alla Regione l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle Province nello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti e alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi di bacino.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ribadisce innanzitutto quanto già sostenuto nelle precedenti pronunce in ordine all’ammissibilità dei poteri sostitutivi regionali che rispettino i quattro seguenti requisiti: disciplina con legge dei presupposti sostanziali e procedurali dell’ipotesi di sostituzione; limitazione del potere sostitutivo ai soli atti la cui obbligatorietà sia espressiva di interessi di dimensione più ampia; esercizio del potere sostitutivo da parte di un organo di governo della Regione; garanzia, nell’ambito della disciplina del potere sostitutivo, di un apposito procedimento che, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, consenta all’ente che deve essere sostituito di interloquire ed eventualmente di provvedere in forma diretta.
Valutando pertanto le disposizioni impugnate alla luce dei suddetti presupposti, la Corte ritiene legittima la disposizione che attribuisce genericamente alla Regione un potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inadempienza delle medesime nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite dalla legge regionale n. 24. La nozione di inadempienza viene, infatti, circoscritta dalla Corte alla violazione di quelle norme che, nel prescrivere il compimento di determinati atti o attività, si pongono a tutela di quegli interessi unitari alla cui salvaguardia l’intervento sostitutivo è chiamato.
Un analogo ragionamento viene esteso dalla Corte anche all’esame della disposizione che prevede un intervento sostitutivo delle Province in caso di inerzia dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi di bacino all’espletamento delle funzioni loro attribuite dalla legge. Anche in tale circostanza, in linea con la disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, il potere sostitutivo risulta attivabile non per qualsiasi fattispecie liberamente apprezzabile dalla Provincia, ma solo nei casi in cui l’inerzia determina una violazione di norme poste a tutela degli interessi unitari cui è preposto l’intervento sostitutivo.
Le stesse argomentazioni vengono infine estese anche all’ipotesi di un intervento sostitutivo della Provincia in caso di inerzia dell’associazione di ambito nello svolgimento delle funzioni in forma associata ad essa attribuite ovvero in caso di necessità ed urgenza: in tale circostanza, la nozione di inerzia precedentemente ricostruita viene infatti chiaramente ricollegata al potenziale pregiudizio di interessi unitari, come peraltro confermato dal riferimento alternativo alle ipotesi di “necessità ed urgenza”.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, evidenziando come la disciplina del potere sostitutivo regionale e provinciale contenuta nelle disposizioni impugnate sia sostanzialmente conforme ai parametri individuati in via giurisprudenziale.

Giurisprudenza richiamata:
– sui presupposti sostanziali e procedurali per la disciplina delle ipotesi di sostituzione: Corte costituzionale, sent. n. 313 del 2003, n. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112, 172 e 173 del 2004
– sull’obbligo di prevedere e disciplinare con legge le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo: Corte costituzionale, sent. n. 338 del 1989
– sul divieto di configurare meccanismi di sostituzione nei confronti di attività discrezionali nell’an: Corte costituzionale, sent. n. 177 del 1988
– sull’esigenza che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo: Corte costituzionale, sentt. n. 460 del 1989, n. 313 del 2003
– sull’esigenza di garantire all’ente sostituito, nel procedimento di esercizio del potere sostitutivo, le modalità per evitare la sostituzione attraverso l’autonomo adempimento e per interloquire con l’ente titolare del potere di sostituzione: Corte costituzionale, sent. n.416 del 1995; ord. n. 53 del 2003.

a cura di Elena Griglio