Autorità della Concorrenza francese – Decisione 17 dicembre 2013, n. 13 relativa a pratiche anticompetitive da parte di EDF nella produzione di energia fotovoltaica.

31.05.2014

Décision n° 13-D-20 du 17 décembre 2013 relative à des pratiques mises en oeuvre par EDF dans le secteur des services destinés à la production d’électricité photovoltaïque

In data 19 maggio 2008, Solaire Direct, società energetica integrata, attiva sul mercato del fotovoltaico, ha segnalato all’Autorità francese di concorrenza (d’ora in avanti, “l’Autorità”) la condotta posta in essere da EDF SA (società madre del Gruppo EDF, storicamente presente in ogni fase della filiera elettrica, dalla produzione alla fornitura), asserendo che quest’ultima avesse abusato dei vantaggi strutturali e commerciali derivanti dalla sua posizione dominante per entrare nel nuovo mercato del fotovoltaico tramite la società figlia EDF ENR. L’Autorità, investita della questione, parallelamente all’adozione delle misure cautelari volte a fare cessare i comportamenti denunciati, ha ritenuto di aprire un’istruttoria al fine di verificare la conformità di tali pratiche alle norme in materia di concorrenza.

L’analisi dell’Autorità ha riguardato la potenziale confusione indotta nei consumatori in ordine alle attività regolate e a quelle concorrenziali svolte all’interno del Gruppo EDF, nonché alla messa a disposizione di mezzi e risorse umane da parte di EDF SA alla società figlia, peraltro, non giustificata dal versamento di un congruo corrispettivo economico. Con l’adozione delle predette misure cautelari, l’Autorità ha imposto a EDF ENR la sospensione dell’utilizzo del marchio “Blue Ciel”, che beneficiava di elevata notorietà tra il pubblico essendo – ancorché indirettamente – riconducibile alle attività poste in essere dalla società madre, dello sfruttamento (per promuovere i prodotti fotovoltaici) della medesima piattaforma telefonica alla quale facevano riferimento i clienti di EDF SA per lo svolgimento delle proprie attività gestionali, nonché l’arresto della messa a disposizione di EDF ENR delle informazioni relative alla customer base di EDF SA detenute da quest’ultima in funzione del servizio di fornitura elettrica svolto in regime di tariffa regolamentata.

Nella decisione in commento, la definizione del mercato rilevante ha indubbiamente rappresentato l’aspetto più controverso. In particolare, EDF ha sottolineato una discrasia tra la definizione del mercato indicata nell’istanza presentata dall’impresa segnalante e quello individuato dall’Autorità nel provvedimento di chiusura del procedimento. In effetti, l’Autorità francese ha utilizzato espressioni scarsamente circostanziate (su tutte,”offerte globali”), cagionando incertezza in merito alle attività da ricomprendervi e, a seconda dei servizi contemplati in tale definizione, agli operatori che li offrono. Peraltro, l’Autorità ha sostenuto, di fatto aggirando la questione, che, anche accogliendo la definizione di mercato rilevante propugnata da EDF – che riteneva corretto ricomprendere tra i servizi connessi alla produzione di energia fotovoltaica esclusivamente la fornitura ed installazione dei pannelli (e non anche le prestazioni “secondarie” quali l’adempimento degli oneri amministrativi, la manutenzione o la predisposizione di un finanziamento tailor-made, indubbiamente proponibili solo da pochi operatori sul mercato) -, una diversa identificazione del mercato rilevante non avrebbe escluso la sussistenza delle condotte anti-concorrenziali: e ciò in ragione del tenore dell’infrazione commessa.

EDF si trova in posizione dominante sul mercato della vendita di energia elettrica ai clienti residenziali nel mercato libero e di quasi-monopolio sul segmento della fornitura ai clienti residenziali in regime di tariffa regolata, mentre detiene una quota di mercato minoritaria su quello dei servizi fotovoltaici. Tuttavia, come noto, l’indirizzo tradizionale della Corte di Giustizia europea sul punto è quello di valutare le condotte potenzialmente abusive incidenti sui mercati connessi a quelli in cui venga esercitata una dominanza1.

Nel caso di specie, infatti, la spinta commerciale decisiva, determinata anche dallo sfruttamento dell’immagine – attraverso l’esibizione del logo – dello storico monopolista esercente pubblico servizio, ha inequivocabilmente favorito la società figlia, specialmente in un mercato emergente composto da piccoli operatori, tenuto anche conto che i clienti (residenziali) di EDF sul mercato della fornitura potevano agevolmente aderire alle offerte loro proposte con riferimento ai prodotti fotovoltaici. Le sanzioni per le pratiche anticoncorrenziali poste in essere nel periodo novembre 2007 – aprile 2009 imputate ad EDF ammontano complessivamente a 13.543.000 euro, oltre all’obbligo di pubblicazione sui quotidiani “Les Echos” e “Le Monde“.

L’Autorità francese ha ritenuto, quindi, fondamentale preservare un mercato emergente, quale quello del fotovoltaico, dalla posa in essere di pratiche anticoncorrenziali idonee a minarne la struttura attraverso la costituzione di barriere all’entrata, tali da consentire agli operatori già attivi di consolidare una posizione dominante – seppure indiretta – su di esso.

Ciò che pare particolarmente rilevante, nella decisione in commento, è la fermezza con la quale l’Autorità di concorrenza francese ha inteso separare il summenzionato mercato nascente da quello tradizionale della fornitura. Alla luce dell’orientamento espresso da tale pronuncia, appare inevitabile riflettere, con riferimento al nostro Paese, su come definire questi nuovi mercati (in particolare, quello emergente della vendita dei servizi energetici ai clienti finali domestici e industriali), sorti a seguito dell’intervenuto cambiamento delle scelte di consumo da parte di utenti e clienti finali. D’altro canto, la circostanza che fino ad ora non sia stato individuato un mercato ad hoc non sembra giovare né alla tutela della concorrenza, né alle imprese che si trovano a implementare modelli di business in uno scenario dai confini nient’affatto specificamente definiti. Peraltro, l’esigenza di un corretto mercato di riferimento assume ulteriore rilievo se si considera che la maggiore parte degli operatori attivi nel settore non sono presenti sui tradizionali mercati della fornitura di energia, ragione per cui risulterebbe fuorviante valutare le quote di mercato delle singole imprese rimanendo ancorati ai mercati sin qui individuati.

1Principio espresso chiaramente, tra le altre, nella Sentenza della Corte di Giustizia del 14 novembre 1996 Tetra Pak International SA contro Commissione delle Comunità europee, Causa C-333/94P.

a cura di Filippo Alberti


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