Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20. Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

19.05.2014

Con il D.Lgs. in oggetto, il legislatore nazionale ha ulteriormente disciplinato l’attività di produzione, etichettatura e vendita di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (di cui al precedente D.Lgs. n. 151/2004), uniformandola ai principi e requisiti generali previsti dalla legislazione alimentare comunitaria.

In particolare, la normativa prevede numerose disposizioni di dettaglio relative ai generali obblighi di informazione che gravano sulle imprese produttrici: a titolo di mero esempio, si può richiamare l’espressa previsione per la quale «se il prodotto e’ fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita e’ costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura ‘più specie di frutta’, da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate».

a cura di Marco Santangeli


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