a cura di Piero Gambale
Nella seduta della Camera dei deputati del 4 marzo 2014, nel corso dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” (A.C. 3 e abb.), la Presidenza, valutato attentamente il contenuto e la struttura degli emendamenti Toninelli 1.2 e 2.9 (volti a sostituire, rispettivamente, l’articolo 1 e l’articolo 2 del provvedimento), evidenzia come tali proposte emendative presentino, sulla base dei precedenti, profili problematici in ordine alla loro ammissibilità, in relazione alla previsione di cui all’art. 72, primo comma, della Costituzione, ove si prevede l’approvazione, articolo per articolo, dei progetti di legge.
Tuttavia, secondo la Presidenza, occorre considerare che tali proposte emendative sono già state giudicate ammissibili nel corso dell’esame in sede referente e che anche il testo della Commissione, sebbene sia strutturato in commi e non in articoli, si sviluppa in una pluralità di puntuali modifiche alla disciplina elettorale della Camera e del Senato.
Benché il deputato Toninelli non risulti relatore di minoranza, è indubbio che le proposte emendative da questi presentate si configurino nella sostanza come testi alternativi. La Presidenza, pertanto, senza che ciò costituisca precedente, li ammette in via eccezionale all’esame ed al voto dell’Assemblea.