Sulla necessità di un’intesa con la Regione per l’approvazione di un progetto di opera di concorrente interesse regionale

16.07.2004

Corte costituzionale, 16 luglio 2004, n. 233

Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri

Norme impugnate e parametri di riferimento
La Regione Emilia-Romagna ha sollevato un conflitto di attribuzione avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67, che prevede la realizzazione di un sistema di trasporto rapido collettivo per l’area di Bologna, per violazione degli artt. 117, 118 e 136 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La ricorrente specifica che il ricorso non è rivolto a contrastare l’obiettivo della realizzazione di un sistema di trasporto rapido per la città di Bologna, bensì intende opporsi alla procedura unilaterale con cui lo Stato ha proceduto alla ideazione, alla localizzazione e persino all’approvazione del progetto preliminare dell’opera “Metro leggero automatico di Bologna”.

Argomentazioni della Corte
Richiamando quanto già osservato nella sent. n. 303 del 2003, la Corte ribadisce che non può essere riconosciuta efficacia vincolante ad un programma sul quale le regioni interessate non abbiano raggiunto un’intesa per la parte che le riguarda. Nello specifico, in ottemperanza al principio della leale collaborazione, la Corte evidenzia la diversa procedura prevista per il superamento del dissenso regionale, rispettivamente ove l’infrastruttura abbia carattere interregionale o internazionale, ovvero risulti di concorrente interesse regionale: in quest’ultimo caso, infatti, dato il maggior interesse della regione nella realizzazione dell’opera, si prevede che il diniego regionale possa paralizzare l’approvazione del progetto o la localizzazione dell’opera. Rispetto a tali procedure di leale collaborazione, nella vicenda relativa all’approvazione del progetto di metropolitana di Bologna è stata conseguita un’intesa con la Regione relativamente all’inserimento del progetto tra le “opere di preminente interesse strategico”, da realizzarsi secondo le procedure della cosiddetta “legge obiettivo” (legge n. – del 2001 e relativo decreto legislativo attuativo n. 190 del 2002). La deliberazione del CIPE del 1° agosto 2003, che approva il progetto preliminare della linea metropolitana, è stata invece adottata senza il necessario consenso della Regione interessata, essendo presente nell’atto solo un fuggevole riferimento al dissenso della Regione. La Corte rileva al riguardo che il mancato rispetto della procedura di cui al d.lgs. n. 190 del 2002, che prevede il consenso della Regione per le opere di concorrente interesse regionale, configura una sicura violazione del principio di leale collaborazione.

Decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso della Regione, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale.

Giurisprudenza richiamata
– Sull’applicazione del principio di leale collaborazione nei casi in cui si realizza un’attrazione al livello statale delle funzioni amministrative in forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nelle materie di potestà concorrente, con conseguente attribuzione alla legge statale del compito di organizzare e regolare tali funzioni: Corte costituzionale, sent. N. 303 del 2003

Commenti disponibili online
– I.RUGGIU, Trasporti a Bologna e leale collaborazione: metro pesante…per una Metro leggera, disponibile sul Forum di Quaderni costituzionali

a cura di Elena Griglio