La Corte nega nuovamente alle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Pera lo scudo della insindacabilità per accertata mancanza del nesso di funzionalità con l’attività parlamentare

19.11.2004

Corte costituzionale, 19 novembre 2004, n.348

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.68, comma I, Cost, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dottor Giancarlo Caselli promosso con ricorso del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Oggetto del conflitto di attribuzione e parametri costituzionali

Il conflitto sollevato ha ad oggetto la deliberazione con la quale il Senato della Repubblica, in data 31 maggio 2000, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, al quale era stato contestato di aver diffamato la reputazione del dott. Caselli nel corso di un’intervista concessa ad un giornalista dell’Ansa, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art.68, comma I, Cost. Il giudice ricorrente ritiene insussistenti i presupposti della insindacabilità mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del senatore Pera avente ad oggetto i fatti di cui alle dichiarazioni.

Argomentazioni della Corte costituzionale

Ad avviso della Corte non sussiste un nesso funzionale, così come questo è stato esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Pera e gli atti parlamentari a lui imputati richiamati dalla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: infatti mentre le prime riguardano il ricorso allo strumento della querela da parte del dott. Castelli, i secondi concernono l’azione degli uffici del pubblico ministero nonchè il trasferimento del gen. Mori. Manca pertanto del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare tale da rendere legittima l’applicazione della garanzia della insindacabilità.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera sono coperte da insindacabilità ai sensi dell’art.68, comma I, Cost. L’impugnata delibera del Senato deve pertanto essere annullata.

a cura di Chiara Aquili