Trasporti. Convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n.145/2013 (“Destinazione Italia”) contenente misure e provvedimenti nel settore del trasporto aereo

26.05.2014

La legge n.9 del 21 febbraio 2014, pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.43, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 denominato “Destinazione Italia”.

Tra le diverse ed urgenti misure contenute nel d.l. Destinazione Italia e recentemente convertite in legge, i commi 14 e seguenti dell’articolo 13 introducono rilevanti provvedimenti e misure in materia di trasporto aereo.

Tra le suindicate disposizioni normative, la più rilevante è certamente quella contenuta nel comma 14 la quale disciplina che le società di gestione degli aeroporti dovranno scegliere i vettori beneficiari ai quali erogare contributi, sussidi o altri emolumenti – “in funzione dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza” – tramite l’esperimento di procedure di scelta trasparenti, al dichiarato fine di garantire una partecipazione di vettori potenzialmente interessati che sia la più ampia possibile.

Si segnala anzitutto che con l’approvazione della suindicata legge di conversione n. 9/2014, il legislatore ha modificato il testo originario del d.l. che prevedeva, infatti, sul punto specifico, che le procedure di scelta dovessero essere “concorrenziali” e “trasparenti”. Il riferimento alla procedura di scelta “concorrenziale” è stato eliminato nel testo della legge di conversione che ha infatti mantenuto, unicamente, il riferimento alla trasparenza di tali procedure di scelta.

Tale scelta normativa, tuttavia, non va ad incidere sul rispetto dei principi comunitari, bensì va a compenetrare gli stessi rispetto all’esigenza concreta e prioritaria di attualizzare il sistema della procedura di scelta, garantendone così una maggior flessibilità operativa.

Nel quadro complessivo, si può ritenere che, non necessariamente la rigidità ed il formalismo di determinati sistemi di scelta siano sempre portatori di efficienza e certezza; pertanto, con tale modifica, il legislatore ha semplicemente voluto implementare l’obiettivo di semplificazione senza  andare a discapito del proprio dovere di effettuare scelte coerenti, logiche e  trasparenti.

Si è pertanto solo lasciata una maggior libertà applicativa agli operatori di settore che di fatto, si ritiene, vengono maggiormente responsabilizzati e sensibilizzati nell’individuare la procedura di selezione che riterranno più opportuna per attuare la normativa, il tutto senza violare gli obblighi di trasparenza nonché di competitività.

Il comma 14 prevede infine che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Enac, adotti linee guida per definire le conseguenti modalità. Ad oggi, queste linee guida non risultano ancora adottate e, pertanto, solo dopo tale adozione sarà possibile un’analisi completa ed una conseguente valutazione sull’ampiezza di queste nuove previsioni che coinvolgono il settore e l’operatività di tutti i vettori aerei presenti ed operanti nel nostro paese.

Il successivo comma 15, nel prevedere che i gestori aeroportuali, che ricordiamo essere considerati concessionari di pubblico servizio, comunichino all’Autorità di regolazione ed all’Enac l’esito delle procedure previste dal comma 14, richiama le condizioni di trasparenza e competitività che devono caratterizzare le procedure in analisi, al di là della eliminazione, in sede di conversione in legge, del riferimento al requisito della concorrenzialità ed al mantenimento del solo requisito della trasparenza.

Inoltre, i commi dal 15-bis, 16, 17 e 19 disciplinano rispettivamente: (i) il limite massimo dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) che viene fissato ad euro 0,50 al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra i vari scali aeroportuali ed aumentare la loro attrattività anche in considerazione di Expo 2015; (ii) chiarimenti in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco che non sarà dovuta dai passeggeri in transito negli scali nazionali qualora provenienti da altri scali nazionali; e, similmente, l’addizionale commissariale per Roma Capitale che continuerà ad essere applicata ai passeggeri in partenza o in transito negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, fatta sempre eccezione per quelli aventi transito, origine e destinazione su altri scali nazionali; ed infine (iii), il comma 19, che prevede, per l’anno corrente, che le indennità di volo non debbano concorrere alla formazione del reddito ai fini contributivi.

Infine, i commi 18 e 20 prevedono le necessarie coperture mediante (i) corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all’Enac relativamente alle previsioni di cui ai commi 16 e 17, le cui minori entrate sono previste di euro 9 milioni a decorrere dall’anno in corso; e, (ii) relativamente all’onere di cui al suindicato comma 19, previsto essere, per l’anno in corso, corrispondente ad euro 28 milioni, che l’Enav verserà allo Stato a valere sui proventi riscossi per i servizi di navigazione area di rotta svolti in favore del traffico aereo civile.

Il testo della legge n. 9 del 21 febbraio 2014 è reperibile al seguente link:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/2/21/14G00023/sg

a cura di Marco Monaco Sorge