In materia di inquinamento acustico nel settore del trasporto ferroviario, si segnala la recente sentenza n. 35/2014 pronunciata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, sulla illegittima approvazione della scelta progettuale relativa ad un progetto costruttivo avente ad oggetto variante per interventi di mitigazione acustica, lungo la sub-tratta della tratta AV / AC Torino / Milano.
Nel merito, richiamando i principio di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n.459 del 1998, questa sentenza dispone che, qualora materialmente possibile, la mitigazione materiale del rumore da alta velocità ferroviaria con apposite barriere, al fine di privilegiare il contenimento dell’emissione, piuttosto che la prevenzione dell’immissione di danni e disagi, vada applicata “nella maggior prossimità possibile alla sorgente del rumore, in quanto posizione che massimizza l’effetto schermante”, adottando pertanto le soluzioni meno gravose la comunità.
La sentenza n. del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 35 del 9 gennaio 2014 è reperibile al seguente link: