La Corte nega alle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Pera lo scudo della insindacabilità

19.11.2004

Corte costituzionale, 19 novembre 2004, n.347

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.68, comma I, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale.

Oggetto del conflitto di attribuzione e parametri costituzionali

Il conflitto sollevato dal Tribunale ricorrente ha ad oggetto la deliberazione con la quale il Senato della Repubblica, in data 31 maggio 2000, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera riguardano opinioni espresse da quest’ultimo dell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto da ritenersi insindacabili ai sensi dell’art.68, comma I, Cost. Tali opinioni, espresse in un articolo pubblicato su un quotidiano, erano state considerate dalla contestazione lesive della reputazione del dott. Giancarlo Castelli ed altri.

Il Tribunale ritiene nel caso di specie insussistenti i presupposti di insindacalibità sotto un triplice profilo:

– Mancanza del nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;

– Irrilevanza dell’interpellanza a firma del senatore Pera del 10 febbraio 1999 la quale, pur presentando una sostanziale coincidenza con le dichiarazioni diffamatorie, è posteriore alla data di pubblicazione dell’articolo apparso sul quotidiano;

– Irrilevanza degli atti esibiti nel procedimento penale dalla difesa dell’imputato (interrogazioni del senatori Millo e Caruso del 12 gennaio 1999) i quali, pur avendo un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni in questioni, non provengono dal senatore Pera.

Argomentazioni della Corte costituzionale

In relazione al primo rilievo sollevato, la Corte, richiamandosi alla sua più recente giurisprudenza, ribadisce che la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazione extra moenia del parlamentare e l’esercizio da parte di questo di attività parlamentari, ancorché non necessariamente tipiche, si fonda non già su una “semplice comunanza di argomento” tra le dichiarazioni che si pretendono lesive e le opinioni espresse in sede parlamentare, quanto piuttosto su una accertata “riproduzione” all’esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare. La necessità di un siffatto nesso funzionale, chiarisce inoltre la Corte, non è da ritenersi in alcun modo essere stata eliminata dalla legge 20 giugno 2003, n.140, la quale all’art.3 ha previsto che l’istituto della insindacabilità “si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”. La Corte, una volta così ricostruita la natura del “nesso funzionale”, afferma che gli atti compiuti dal senatore Pera e menzionati nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono da ritenersi estranei e dunque irrilevanti rispetto alle opinioni espresse dal medesimo nell’articolo sopra richiamato.

Con riferimento alla seconda censura sollevata, la Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui le dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da nesso funzionale ad una attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva.

Infine, in relazione al terzo rilievo prospettato, la Corte osserva che l’art.68, comma I, Cost., esplicitamente collega l’immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse e ai voti da lui dati, così evocando la natura personale della responsabilità. Coerentemente, anche l’estensione dell’immunità alle dichiarazioni rese all’esterno in sede parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare produce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri membri del Parlamento.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera sono coperte da insindacabilità ai sensi dell’art.68, comma I, Cost. L’impugnata delibera del Senato deve pertanto essere annullata.

Giurisprudenza richiamata

– Sulla nozione di “nesso funzionale”: sentenze nn.298, 246, 120 del 2004; nn.521, 509, 508, 448, 435, 421, 294, 283, 270, 257, 207, 52, 51 del 2002; nn. 289 e 137 del 2001; nn. 420, 82, 58, 56, 11, 10 del 2000;

– Sulla irrilevanza, ai fini dell’applicabilità della garanzia della insindacabilità all’attività parlamentare extra moenia, di atti parlamentari intervenuti in epoca successiva rispetto ai fatti contestati: sentenze n.264 del 2004; n.521 del 2002; nn. 11 e 10 del 2000; n. 289 del 1998;

Commenti disponibili on-line

– T.F. Gipponi, Il “caso Pera” e i confini del giudizio costituzionale. Insindacabilità, nesso funzionale e poteri del giudice ordinario, disponibile nel Forum di Quaderni costituzionali;

– I. Nicotra, La sentenza sul “caso” Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la correlazione soggettiva per l’estensione dell’insindacabilità, disponibile nel Forum di Quaderni costituzionali

a cura di Chiara Aquili